Public law

La revisione prezzi negli appalti pubblici

Published on 22nd July 2026

Il quadro della revisione prezzi ha raggiunto una configurazione stabile ma complessa
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Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 e la recente adozione del Decreto direttoriale n. 743/2026 (di seguito "Decreto TOL") e la pubblicazione delle Linee guida sulla revisione dei prezzi "ordinaria" per gli appalti di servizi e forniture, il quadro della revisione prezzi ha raggiunto una configurazione stabile ma complessa. 

Cosa sapere

Il d.lgs. n. 50/2016 e la disciplina dei contratti di lavori ancora soggetti al previgente Codice

Nel previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), la revisione prezzi non costituiva un obbligo per le stazioni appaltanti. L'art. 106, comma 1, lett. a), si limitava infatti a consentire modifiche contrattuali – incluse clausole di revisione – ove previste nei documenti di gara in clausole "chiare, precise e inequivocabili", rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta di inserirle o meno.

L'emergenza inflattiva ha costretto il legislatore a interventi d'urgenza (d.l. 4/2022, d.l. 50/2022, d.l. 115/2022) per introdurre meccanismi compensativi straordinari.

Oggi, per i contratti di lavori ancora regolati dal d.lgs. n. 50/2016, occorre distinguere tra:

  • offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023: l'art. 1, comma 490, della Legge di bilancio 2026 – che stabilizza la disciplina del c.d. Decreto Aiuti – prevede l'adeguamento automatico dei prezzi applicato direttamente ai SAL, sulla base dei prezzari regionali o speciali vigenti, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori;
  • offerte con termine finale di presentazione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, escluse dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e soggette a clausole revisionali ex art. 29 del d.l. n. 4/2022 (rimaste inattuate): l'art. 9 del c.d. Decreto Infrastrutture rinvia alla disciplina di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.
Il d.lgs. 36/2023: la revisione prezzi diventa strutturale

L'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 ha elevato la revisione prezzi a istituto strutturale, coerente con il principio di equilibrio contrattuale sancito dal medesimo d.lgs. n. 36/2023 (art. 9). 

Nella formulazione originaria dell'articolo era infatti previsto un meccanismo di revisione straordinaria operante al verificarsi del superamento di una soglia di variazione del costo pari al 5%, per cui è riconosciuto l'80% dell'eccedenza. Per i lavori, il parametro era costituito dagli indici sintetici di costo di costruzione ISTAT, mentre per servizi e forniture, dagli indici dei prezzi al consumo, alla produzione e delle retribuzioni contrattuali orarie. 

Il Decreto Correttivo (d.lgs. 209/2024)

Il d.lgs. n. 209/2024 (c.d. Decreto Correttivo), applicabile alle procedure avviate dal 1° gennaio 2025, ha inciso significativamente sul citato art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, introducendo anche l'Allegato II.2-bis. 

Con la nuova disciplina è stata prevista una differenziazione delle soglie di attivazione della revisione prezzi straordinaria per tipologia di appalto: per i lavori, la soglia è fissata al 3% con riconoscimento del 90% dell'eccedenza, mentre per servizi e forniture, la soglia resta al 5% con riconoscimento dell'80% dell'eccedenza. 

Il Decreto TOL (D.D. 743/2026): i nuovi indici per i lavori pubblici

La disciplina della revisione prezzi per gli appalti di lavori, introdotta con il Decreto Correttivo, ha trovato piena applicazione con l'entrata in vigore del Decreto direttoriale n. 743/2026 con cui il MIT ha adottato i nuovi indici di costo delle lavorazioni individuati dall'ISTAT sulla base delle tipologie omogenee (c.d. "TOL"). 

Tali previsioni si applicano obbligatoriamente alle procedure avviate dal 27 aprile 2026; inoltre, in ragione delle disposizioni transitorie introdotte dal predetto Decreto, è prevista la facoltà per le Stazioni appaltanti di applicare convenzionalmente gli indici ISTAT in parola anche:

  • alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
  • alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 28 aprile 2026, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.
La "revisione ordinaria" negli appalti di servizi e forniture

A seguito della entrata in vigore del Decreto Correttivo, una delle novità più rilevanti è stata l'introduzione del comma 2-bis sulla revisione ordinaria per servizi e forniture, per cui le stazioni appaltanti hanno la facoltà di inserire nei contratti di durata meccanismi di adeguamento ancorati a un indice inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti. 

I due meccanismi – straordinario e ordinario – sono complementari: il primo presidia la variazione eccezionale dei costi, il secondo quella fisiologica.

Le Linee guida pubblicate dal MIT hanno fornito indicazioni operative di dettaglio, chiarendo che la previsione di clausole revisionali ordinarie nei contratti di durata esposti a fluttuazioni ricorrenti dei costi riveste il carattere di "una best practice particolarmente opportuna e raccomandabile". Le stazioni appaltanti devono in particolare:

  • prevedere il meccanismo già nei documenti iniziali di gara, con clausole chiare e inequivoche;
  • strutturare la clausola nei documenti di gara come rinvio al meccanismo revisionale, riservando la scelta convenzionale dell'indice o del sistema ponderato di indici alla fase di stipulazione del contratto;
  • indicare il dies a quo, la periodicità (almeno annuale) e il divieto di doppio computo con la revisione straordinaria;
  • prevedere l'obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori.
     

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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