Mobility and Infrastructure

Colonnine di ricarica nei centri urbani

Published on 7th Mar 2023

Pubblicato il decreto che definisce criteri e modalità di accesso ai benefici a fondo perduto (PNRR) a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da realizzare nei centri urbani

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Scopo

Il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) pubblicato in Gazzetta (GU n.36 del 13 febbraio 2023) ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il MASE individua il soggetto gestore, deputato alla gestione delle procedure di selezione, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’investimento. 

Risorse

Le risorse finanziarie complessive stanziate per la copertura dei benefici ammontano a €353.159.625 e saranno assegnate annualmente secondo lo schema sotto riportato. Le agevolazioni annuali sono concesse sotto forma di contributo in conto capitale non superiore al 40% delle spese ammissibili.

Anno Importo
2023 €127.116.925
2024 €127.116.925
2025 € 98.925.775

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del decreto.

Obiettivo

La distribuzione delle risorse finanziarie sarà finalizzata al raggiungimento del seguente numero di infrastrutture di ricarica per Regione:

Regione Numero di infrastrutture di ricarica
Centri urbani
Regione Numero di infrastrutture di ricarica
Centri urbani
Abruzzo 391 Molise 63
Basilicata 143 Piemonte 851
Calabria 522 Puglia 941
Campania 1535 Sardegna 489
Emilia-Romagna 902 Sicilia 1416
Friuli Venezia Giulia 265 Trentino-Alto Adige 234
Lazio 1418 Toscana 817
Liguria 319 Umbria 185
Lombardia 1960 Valle d'Aosta 29
Marche 296 Veneto 179
Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili i progetti che:

  • sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al beneficio;
  • garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica;
  • sono forniti del preventivo di connessione, qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente;
  • sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture (redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;
  • sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico;
  • rispettano i requisiti tecnici individuati nel decreto (allegato 1).
Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese:

  • per l’acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza , ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
  • relative ai costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
  • di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).
Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

  • i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
  • le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
  • le spese per consulenze di qualsiasi genere;
  • le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
Soggetti beneficiari

Accedono ai benefici - previa selezione ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto -  le imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese RTI ) che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione:

  • dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza;
  • dispongono, ai sensi dell’art. 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio dei progetti;
  • indicano nella domanda di ammissione al beneficio la percentuale di riduzione del costo specifico rispetto al costo massimo ammissibile e il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare.

I soggetti beneficiari:

  • non possono accedere individualmente a fondi superiori al 30% del budget totale di ciascun bando per ogni anno, anche in caso di partecipazione in RTI;
  • devono garantire l'entrata in esercizio delle infrastrutture finanziate entro 12 mesi dalla concessione del beneficio e comunque entro il 31 dicembre 2025;
  • sono tenuti a manutenere e garantire l’accesso del pubblico alla infrastruttura nei 5 anni successivi alla sua entrata in esercizio, assicurando ai clienti anche assistenza telefonica e telematica.
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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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