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L.R. Lombardia 3 giugno 2026, n.11 | Un primo esempio di disciplina organica per l'insediamento di data center

Pubblicato il 9th June 2026

La nuova legge regionale sui centri dati in Lombardia
Data center showing row of servers

Con la legge L.R. n. 11/2026, Regione Lombardia si è dotata del primo vero codice regionale sui data center. Con la L.R. 3 giugno 2026, n.11, la Regione introduce una disciplina organica per l’insediamento, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, cercando di contemperare tre piani operativi: sviluppo tecnologico e attrazione di investimenti, sostenibilità ambientale ed energetica, governo degli impatti su reti e territorio.

La legge regionale parte da una definizione ampia di centro dati, che include sia la struttura fisica sia l’infrastruttura tecnologica per servizi digitali, elaborazione e gestione dei dati, e si coordina espressamente con il Regolamento (UE) 2024/1364 sulla classificazione europea dei data center. L’impianto complessivo guarda, da un lato, alla digitalizzazione del sistema produttivo e al riuso di aree industriali dismesse e degradate; dall’altro alla rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, tutela delle risorse idriche, della biodiversità e del paesaggio, nonché alla coerenza con la capacità delle infrastrutture esistenti.
 

La norma regionale individua quindi quattro assi di priorità: 

  • l’insediamento in aree dismesse o contaminate individuate dagli strumenti urbanistici; 
  • l’utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale; 
  • il recupero e riuso del calore di scarto (ad esempio attraverso teleriscaldamento o comunità energetiche); 
  • l’adozione di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza idrica che evitino il ricorso ad acqua potabile o irrigua. 
     

I criteri tecnici concreti – soglie, parametri e indicatori – necessari a valorizzare e a dare attuazione a questi assi di priorità saranno fissati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni, con un rinvio diretto agli indicatori del regolamento europeo.

A queste priorità si aggancia un pacchetto di misure premiali, potenzialmente cumulabili, che va dall’accelerazione dei procedimenti autorizzatori e adozione di protocolli di semplificazione, alla priorità nell’accesso ai fondi regionali per innovazione, connettività e rigenerazione, nonché a riduzioni selettive del contributo ex art. 19 D.P.R. 380/2001 (limitato alla componente rifiuti) e alle dotazioni per i parcheggi pertinenziali, nel rispetto delle regole ambientali e urbanistiche e dei principi di concorrenza e non discriminazione.

La procedura

Sul versante procedurale, la legge istituisce uno “Sportello regionale per i centri dati”, che diventa il front office unico per i procedimenti autorizzatori nei casi in cui l’AIA sia di competenza regionale. La Regione mantiene, infatti, la titolarità del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nell’art. 7, comma 4 ter, del Codice dell’Ambiente (e, quindi, per il caso degli impianti di potenza compresa tra i 50 MW e i 300 MW soggetti a procedura di AIA di competenza regionale), avvalendosi del supporto tecnico di ARPA. 

Importantissimo: i progetti di nuova realizzazione o ampliamento devono essere corredati da una specifica relazione energetica dettagliata, chiamata a illustrare come si intende massimizzare l’uso di fonti rinnovabili in sito, come viene strutturata la fornitura energetica, per quali ragioni tecnico economiche eventuali soluzioni più performanti non siano adottabili e quali siano le prestazioni previsionali in termini di efficienza energetica e impatti ambientali. Laddove si preveda il recupero del calore tramite reti di teleriscaldamento, è richiesto un apposito studio di fattibilità. 

A supporto dell’attuazione, per uniformare e accelerare le procedure di AUA (autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 e di AIA (autorizzazione integrata ambientale) è istituita una task force tecnico amministrativa, composta da Regione, ARPA, ATS, ERSAF, Città Metropolitana, Province e ANCI, che dovrà predisporre linee guida operative da approvare da parte della Giunta Regionale. La competenza della task force è quindi eminentemente consultiva e propositiva e non decisionale nei singoli procedimenti amministrativi.

Dal punto di vista urbanistico, la disciplina lega il regime di destinazione d’uso alla potenza elettrica richiesta, in quanto:

  • oltre i 5 MW, il data center è qualificato a tutti gli effetti come insediamento produttivo; 
  • al di sotto tale soglia è ammessa la compatibilità urbanistica anche con destinazioni terziarie e direzionali;
  • nel caso di impianto integrato con centrali o impianti di teleriscaldamento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento del medesimo data center, l'insediamento del data center è consentito anche in aree con destinazione a servizi tecnologici.

Ad ogni modo, il contributo di costruzione è calcolato sulla base dei criteri applicabili agli insediamenti produttivi, con, però, una penalizzazione significativa in caso di localizzazione su suolo agricolo – dove è previsto un raddoppio del contributo (+ 100%) – e, addirittura, tripla (+200%) nel caso di aree protette ai sensi della L.R. 86/1983, con vincolo di destinazione integrale delle maggiori entrate a misure compensative e di riqualificazione.

Per assicurare il coordinamento con le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità, il piano urbanistico o il titolo autorizzativo del data center dotato di gruppi elettrogeni di emergenza dovrà indicare, già in fase di approvazione, la potenza termica nominale complessiva (espressa in MW) dei generatori. Si tratta, però, di un valore indicativo, destinato a essere cristallizzato solo in un secondo momento: la potenza definitiva verrà infatti fissata all’esito del procedimento unico di cui all’art. 8 del D.L. 21/2026 (cd. Decreto Bollette), che accentra la valutazione finale a livello regionale.

Inoltre, novità importante e da tenere in considerazione è che il piano urbanistico attuativo o l'istanza di titolo abilitativo dovrà anche indicare il parametro della potenza richiesta di connessione alla rete, introducendosi così nuovi parametri e criteri tecnici potranno incidere direttamente sulla attuazione dell'intervento, richiedendo eventualmente nuove procedure urbanistiche di variante in caso di modifiche di rilievo.

Progetti grandi: regole specifiche

Per i progetti di maggior taglia (oltre 10 MW) entra in gioco una dimensione sovracomunale: tali interventi sono qualificati come di rilevanza sovracomunale e sottoposti a una specifica valutazione di compatibilità attraverso una conferenza consultiva di concertazione, destinata a sfociare in un accordo territoriale di pianificazione condivisa, secondo un modello in linea con quanto attualmente previsto dalla strategia tematica del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Milano in punto di bilancio delle diffusità territoriali. La convocazione compete a Città Metropolitana o alle Province, salvo che per progetti superiori a 50 MW o estesi a più province, in cui la regia passa direttamente alla Regione. Di particolare rilievo è il meccanismo incentivante previsto per il fotovoltaico in sito: la potenza degli impianti fotovoltaici installati sull'area del data center viene, infatti, scomputata dalla potenza complessiva ai fini della determinazione della soglia di rilevanza sovracomunale, con l'effetto pratico di consentire al progetto di restare al di sotto del filtro della conferenza di concertazione e, dunque, di beneficiare di un iter autorizzatorio più snello. La norma introduce così un incentivo strutturale all'integrazione della generazione rinnovabile in sito, premiando gli operatori che investono in autosufficienza energetica con una significativa semplificazione procedimentale.

Governance

La governance del sistema è affidata a una cabina di regia permanente, presieduta dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato, che mette allo stesso tavolo Regione, enti locali, ARPA, ERSAF, università, gestori delle reti elettriche e dei servizi idrici. Il compito è monitorare l’evoluzione del settore, misurare gli impatti cumulativi in termini di consumi energetici, prelievi idrici, consumo di suolo, inquinamento acustico ed effetto “isola di calore”, e proporre eventuali correzioni normative. Entro 120 giorni è inoltre prevista la definizione, previa intesa con il Ministero dell’Ambiente, delle modalità di interoperabilità con la banca dati europea dei centri dati.

Commento Osborne Clarke

La legge regionale n. 11/2026 costituisce il primo framework normativo organico dedicato ai centri dati in Lombardia e risponde a un'esigenza reale di governo di un settore in forte espansione, che genera impatti rilevanti su reti elettriche, risorse idriche e consumo di suolo. 

Sotto il profilo operativo, si segnalano tre elementi di attenzione per gli operatori:

Il sistema di soglie di potenza (5 MW, 10 MW, 50 MW), decremento fotovoltaico incluso, sarà determinante per la pianificazione degli interventi e per la scelta del percorso autorizzatorio applicabile: una verifica anticipata del parametro di connessione è indispensabile prima dell'impostazione del progetto.

Certamente meritevole di apprezzamento è la scelta di riconoscere la compatibilità urbanistica dei data center di piccola taglia (inferiori ai 5 MW) con la destinazione terziaria e direzionale. Si tratta di un'apertura di notevole portata pratica, in quanto favorisce l'insediamento dei cosiddetti "edge" data center (o centri dati di prossimità) all'interno del tessuto urbano consolidato, svincolandoli dalla necessità di localizzazione in aree a vocazione industriale. La disposizione intercetta così una tendenza tecnologica ormai affermata - la distribuzione capillare della capacità di calcolo in prossimità degli utenti finali - e ne rimuove uno dei principali ostacoli urbanistici, favorendo al contempo il riuso di immobili terziari esistenti e la riduzione della latenza nei servizi digitali.

La legge regionale, inoltre, consolida e traduce in vincolo normativo un indirizzo che la prassi di mercato aveva già fatto proprio, ossia la localizzazione preferenziale dei data center di maggiore potenza in aree industriali dismesse o degradate, elevando così la rigenerazione di siti brownfield a criterio ordinatore della pianificazione. Tale scelta, oltre a contenere il consumo di suolo non urbanizzato, offre agli operatori un vantaggio competitivo concreto: la possibilità di accedere al pacchetto di misure premiali — semplificazione procedimentale, riduzione del contributo di costruzione e priorità nei bandi regionali — che la legge riserva agli insediamenti coerenti con i quattro assi di priorità. 

Sul versante della sostenibilità, la normativa imprime una spinta significativa verso l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili e l'adozione di tecnologie di raffreddamento ad alta efficienza idrica, escludendo il ricorso ad acqua potabile o irrigua: un approccio che, combinato con l'obbligo di relazione energetica e con gli incentivi al recupero del calore di scarto, configura un modello regolatorio orientato alla circolarità delle risorse impiegate nel ciclo operativo del data center.

L'obbligo di relazione energetica dettagliata — con indicatori previsionali e studio di fattibilità per il teleriscaldamento — richiede un'integrazione strutturata tra la consulenza tecnica e quella legale già nella fase di predisposizione dell'istanza. La previsione normativa, peraltro, si pone in piena coerenza con la prassi consolidata del settore: nessun operatore avvia lo sviluppo di un progetto di data center senza aver preventivamente ottenuto l'approvazione della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) da parte del gestore di rete, giacché è proprio tale soluzione a definire i parametri di connessione — e, di riflesso, la potenza effettivamente disponibile — da cui dipendono tanto la fattibilità tecnico-economica dell'intervento quanto l'individuazione del corretto percorso autorizzatorio ai sensi della legge regionale. La relazione energetica diviene così il punto di convergenza tra pianificazione infrastrutturale e conformità normativa, rendendo indispensabile un coordinamento tempestivo con il gestore di rete sin dalle fasi preliminari del progetto.

La piena operatività della legge è differita all'adozione delle deliberazioni di Giunta (30-60 giorni dall'entrata in vigore): fino a tale momento, le istanze pendenti seguono il regime previgente.

E' da attendersi che l'esempio di Regione Lombardia sia replicato dalle altre regioni con l'approvazione di specifiche regolamentazioni in punto di data center, in attuazione e recepimento della procedura unica di cui all'art. 8 DL 21/2026 (cd. Decreto Bollette).

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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