Attività di lobbying: è in corso l'esame della Proposta di Legge
Pubblicato il 25th May 2026
L' entrata in vigore della legge comporterà un adeguamento organizzativo e procedurale di portata rilevante.
Negli ultimi decenni, la rappresentanza di interessi ha acquisito un ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche politiche ed economiche, sia a livello nazionale che internazionale. Ciononostante, in Italia, l'attività di lobbying è rimasta priva di una disciplina organica.
Il 29 gennaio 2026 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la Proposta di Legge n. 2336 recante la "Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi", che è ora all'esame del Senato, dove è stata assegnata alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente, sebbene l'esame nel merito non sia ancora iniziato.
Il Registro pubblico presso il CNEL
La Proposta di Legge mira ad istituire presso il CNEL un Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi. L'iscrizione è obbligatoria per chi svolge professionalmente e in modo continuativo tale attività. Il CNEL provvederà all'organizzazione del Registro ed alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici(il nuovo organo istituito presso il CNEL) , adottando apposito regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La data di effettivo funzionamento del Registro sarà comunicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La Proposta prevede obblighi di trasparenza puntuali in capo agli iscritti: i rappresentanti di interessi sono tenuti ad aggiornare settimanalmente, in un’apposita sezione, l’elenco degli incontri svolti con i decisori pubblici nella settimana precedente, indicando il decisore incontrato, luogo, argomento trattato ed eventuali altri partecipanti. Nel Registro saranno indicati i dati identificativi sia del rappresentante di interessi sia del portatore di interessi, ossia il soggetto che conferisce al rappresentante uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.
I decisori pubblici saranno informati dal CNEL delle informazioni sugli incontri che li riguardano e potranno presentare istanza di opposizione al Comitato di sorveglianza entro cinque giorni dalla comunicazione per informazioni ritenute non veritiere, che deciderà entro dieci giorni. Durante tale periodo, la pubblicazione delle informazioni rimarrà sospesa. In ogni caso, anche successivamente alla pubblicazione, il decisore pubblico potrà chiedere la rimozione delle informazioni che lo riguardano se integralmente o parzialmente non veritiere.
Il rappresentante di interessi iscritto al Registro dovrà assumere l'impegno di rispettare le disposizioni previste nel Codice Deontologico che sarà adottato dal Comitato di sorveglianza entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del CNEL.
Gli obblighi degli iscritti e il sistema sanzionatorio
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun iscritto dovrà trasmettere al Comitato di sorveglianza una relazione sintetica sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente l'elenco delle attività di rappresentanza, i decisori pubblici coinvolti e l'eventuale segnalazione di criticità. La relazione sarà pubblicata nel Registro.
Il Comitato di sorveglianza potrà irrogare, a seconda della gravità della condotta, sanzioni nei confronti del rappresentante di interessi che violi le disposizioni della legge o gli obblighi del Codice Deontologico, che vanno dall'ammonizione alla cancellazione dal Registro, oltre a sanzioni pecuniarie fino a 5.000 euro per false informazioni od omissioni. I provvedimenti sanzionatori saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del soggetto sanzionato. Le controversie relative alle sanzioni saranno attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Commento Osborne Clarke
La Proposta nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo con l'obiettivo di garantire la trasparenza dei processi decisionali pubblici, assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che li influenzano, favorirne l'ordinata partecipazione e consentire ai decisori pubblici di acquisire una più ampia base informativa per l'adozione di scelte consapevoli. Sebbene non siano previste specifiche disposizioni per il settore farmaceutico, le sue ricadute pratiche sulle aziende farmaceutiche potrebbero essere significative. Le imprese del settore, infatti, intrattengono per loro natura un dialogo strutturato e continuativo con un'ampia platea di decisori pubblici.
L' entrata in vigore della legge comporterà un adeguamento organizzativo e procedurale di portata rilevante: dalla mappatura sistematica di tutte le attività di rappresentanza di interessi, alla definizione di processi interni per il monitoraggio e la rendicontazione degli incontri istituzionali, fino alla revisione delle policy aziendali. In questa prospettiva, avviare sin d'ora una riflessione interna sul proprio assetto rappresenta una scelta di gestione proattiva del rischio, indipendentemente dall'esito finale dell'iter parlamentare.