Life sciences and healthcare

Pubblicità dei farmaci sui social network

Published on 19th Dec 2023

TikTok si aggiunge ai social utilizzabili
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Lo scorso  23 luglio 2023 il  Ministero della Salute ha aggiornato le linee guida che disciplinano la pubblicità al pubblico dei medicinali di automedicazione (c.d. OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (c.d. SOP).

TikTok si aggiunge a Facebook, Instagram e YouTube, fra i social network tramite i quali è possibile effettuare pubblicità.
 

I social network devono garantire la staticità del messaggio approvato dal Ministero della Salute tramite impostazioni specifiche 
 

  • Il messaggio pubblicitario deve essere circoscritto con chiarezza e deve riportare l'autorizzazione del Ministero.
  • La funzione “condivisione" deve essere disabilitata e - laddove ciò non sia tecnicamente possibile - tutti i messaggi devono contenere il disclaimer: “Il Ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”.
  • Sono consentiti i link a siti web e/o pagine/profili social contenenti materiale promozionale già autorizzato dal Ministero e che rimandano a contenuti rivolti al pubblico che non necessitino dell’autorizzazione ministeriale. In tali casi dovrà essere riportata la dicitura: “state abbandonando il sito (inserire il nome) contenente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”. 
  • Non sono consentiti i link ad altri contenuti rivolti al pubblico (anche in lingua straniera) che necessitino dell’autorizzazione ministeriale e non l’abbiano ottenuta.

 

Facebook

Pagine
  • Le pagine Facebook di prodotto o brand sono ammesse purché siano rispettate le condizioni di staticità prima riportate. 
  • Le pagine Facebook aziendali che trattano tematiche diverse dalla pubblicità istituzionale e/o di prodotto/brand non richiedono l'autorizzazione ministeriale se non contengono alcun messaggio pubblicitario sui medicinali. 
Post e feed
  • Ogni post sul prodotto deve essere sottoposto nella sua interezza all’approvazione del Ministero.
  • I post contenenti gallerie di immagini/video, “Caroselli” e "Instant Experience” sono consentiti a condizione che tutte le immagini ed i video siano immediatamente visualizzabili nell’anteprima del post.
  • Il “Carosello” e l'"Instant Experience" devono essere sottoposti all’approvazione del Ministero anche se contengono immagini/video già precedentemente singolarmente approvati.
Post e stories
  • È consentito inserire immagini o video pubblicitari autorizzati nella sezione "Storie". Le funzioni di interattività (commenta, condividi, reazioni like, e simili) devono essere disabilitate.
  • È possibile richiedere l’autorizzazione  per una campagna pubblicitaria su pagine o su “Storie”, relativa a un singolo prodotto, formata da un massimo di dieci post contenenti testo, immagini, video.
  • L’autorizzazione per ogni campagna pubblicitaria può essere presentata solo quando siano decorsi almeno 45  giorni dall’invio della precedente richiesta di campagna pubblicitaria.
Messenger 
  • È consentito l’utilizzo della piattaforma Messenger per l’inserzione di messaggi  previamente autorizzati, a condizione che siano disabilitate le funzionalità di interattività.

Instagram

Pubblicità su "Storie" | Campagna pubblicitaria 
  • È possibile richiedere l’autorizzazione per pubblicare nella sezione “Storie” una campagna pubblicitaria purché siano disabilitate le funzionalità di interattività.
  • La campagna pubblicitaria relativa ad un singolo prodotto può essere formata da dieci post, di cui massimo tre video. Ogni post non può contenere più di settanta parole. 
  • Nelle immagini/video è consentito riportare link attivabili, purché il collegamento sia a pagine aziendali, di prodotto e siti web autorizzati, o a pagine che non necessitino di autorizzazione.
  • La richiesta di autorizzazione per ogni campagna pubblicitaria su “Storie” può essere presentata decorsi almeno quarantacinque giorni dall’invio della precedente richiesta di campagna pubblicitaria.

YouTube

  • È consentito l’utilizzo della piattaforma YouTube per la diffusione di messaggi pubblicitari (immagine, script, video, audio) a condizione che siano disabilitate le opzioni: "consenti commenti", “gli utenti vedono i voti di questo video" e "consenti incorporamento". 
  • Anche se gli utenti possono effettuare una condivisione del video, non è possibile visualizzare il contenuto di quel video al di fuori della watch page YouTube - sia che la condivisione sia avvenuta tramite il tasto “condividi” sia che sia avvenuta tramite un “copia e incolla” dell’URL (link).
  • Sono consentiti video autorizzati in modalità pre-roll trasmessi prima dei video di contenuto ricercati dall’utente.

TikTok

  • I profili TikTok di prodotto o brand sono ammessi purché siano disabilitate le funzionalità tipiche dei social network quali “commenta” e “condividi”, così come le reazioni “like”, “emoticon” e simili, oltre a quelle proprie di TikTok, quali "duetto” e “stitch”. 
  • È possibile richiedere l’autorizzazione per una campagna pubblicitaria relativa ad un singolo prodotto, formata da dieci post composti da testo e/o immagini, di cui massimo tre video. Ciascun post non può contenere più di settanta parole. 

 

Conclusioni

  • La diffusione dei messaggi pubblicitari degli OTC e SOP attraverso i social network è possibile solo attraverso Facebook, Instagram, YouTube ed oggi anche TikTok. 
  • Altri social network al momento non sono disciplinati ma potrebbero esserlo in futuro. Il Ministero della salute ha infatti precisato che le nuove linee guida, “in considerazione della dinamicità del settore, […] potranno essere aggiornate ove dovessero emergere nuovi elementi o esigenze non ancora evidenti al momento”.
  • L'auspicio è che il Ministero riesca a stare al passo con l'evolversi repentino della tecnologia pur nel rispetto  della tutela del diritto alla salute.
     
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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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