La transazione fiscale si apre ai tributi locali
Pubblicato 23 settembre 2026
La svolta del D.Lgs. n. 147/2026
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2026, il legislatore ha ampliato il perimetro della transazione fiscale, ricomprendendo per la prima volta anche le entrate tributarie di competenza degli enti pubblici territoriali.
A partire dal 12 agosto 2026, la disciplina della transazione fiscale applicabile nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa ha conosciuto un significativo ampliamento.
L'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ha infatti reso applicabile l'istituto della transazione fiscale anche ai crediti di natura tributaria vantati da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni - soggetti che il decreto riconduce alla categoria degli "enti pubblici territoriali" - limitatamente alle imposte da essi gestite in via diretta (tributi c.d. "auto-amministrati"). Prima di tale intervento, la possibilità di definire in via transattiva il debito fiscale, mediante proposizione di una c.d. proposta di transazione fiscale, nell'ambito delle procedure concorsuali era circoscritta ai soli tributi la cui amministrazione competeva all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia delle Dogane.
Sul piano delle fonti, l'intervento riformatore trae origine dalla delega contenuta nella Legge n. 111/2023, il cui ambito è stato successivamente ridefinito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120. Quest'ultima ha espressamente incaricato l'esecutivo di estendere il campo di applicazione soggettivo e oggettivo della transazione fiscale, facendovi confluire i crediti tributari degli enti pubblici territoriali e garantendone l'operatività in ciascuno degli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Ambito oggettivo della riforma e interventi sul CCII
Quanto alla delimitazione delle imposte coinvolte, il legislatore delegato ha optato per una formula onnicomprensiva anziché per un catalogo tassativo: rientrano nel nuovo regime tutti i tributi la cui gestione è esercitata direttamente dagli enti pubblici territoriali, unitamente agli accessori maturati a titolo di sanzioni e interessi. In concreto, ciò significa che la disciplina abbraccia, fra le altre, l'IMU, la TARI, la TASI e l'imposta di soggiorno. Rimangono al di fuori del perimetro dell'intervento l'IRAP e le addizionali regionali e comunali alle imposte erariali: trattandosi di tributi già affidati alla gestione delle agenzie fiscali, essi risultavano già ricompresi nella transazione fiscale anteriormente alla riforma.
Sul versante delle modifiche normative, il decreto è intervenuto su sei disposizioni del CCII, riconducibili a tre distinti ambiti funzionali. Un primo gruppo - composto dagli artt. 88 e 245 CCII - concerne gli istituti concordatari, ossia il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale. Un secondo nucleo - formato dagli artt. 63 e 64-bis CCII - disciplina, rispettivamente, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO). Completano il quadro l'art. 23 CCII, dedicato alla composizione negoziata della crisi, e l'art. 284-bis CCII, che regola la transazione fiscale di gruppo. In ciascuna di tali norme, l'intervento legislativo ha affiancato il richiamo agli enti pubblici territoriali al riferimento già presente alle agenzie fiscali, assoggettando entrambe le categorie a un regime unitario. Per effetto di tale equiparazione, dal 12 agosto 2026 i crediti degli enti territoriali sono governati dalle medesime regole che disciplinano la transazione dei tributi erariali.
L'omologazione forzosa nei confronti degli enti locali
Il profilo di maggiore rilievo sistematico attiene all'applicabilità del meccanismo di omologazione forzosa (c.d. cram down) anche nei confronti degli enti pubblici territoriali. Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del concordato attuato nella liquidazione giudiziale, il Tribunale può ora omologare la proposta anche in assenza del consenso dell'ente locale, purché sussistano cumulativamente due requisiti. In primo luogo, è richiesto che la posizione assunta dall'ente risulti decisiva per il perfezionamento delle soglie di approvazione stabilite dalla legge: il 60% - ridotto al 30% qualora si verta in ipotesi di accordo agevolato - nel caso degli accordi di ristrutturazione, ovvero le maggioranze calcolate per classi di creditori nel concordato preventivo e in quello attuato nella liquidazione giudiziale. In secondo luogo, deve emergere, sulla scorta della valutazione resa da un professionista indipendente, che la soluzione prospettata al creditore pubblico gli assicuri un soddisfacimento superiore a quello ragionevolmente conseguibile nell'ambito dello scenario liquidatorio.
L'ampliamento della cerchia dei creditori pubblici suscettibili di omologazione forzosa - che ora abbraccia l'amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e gli enti pubblici territoriali - produce conseguenze significative sulla dinamica delle procedure concorsuali. In particolare, diviene possibile istituire una classe autonoma di creditori composta dagli enti territoriali, il cui eventuale dissenso può essere superato per via giudiziale: ciò agevola il conseguimento delle maggioranze richieste per l'omologazione tanto del concordato preventivo quanto del concordato nella liquidazione giudiziale.
Decorrenza della disciplina e impatto sulle procedure pendenti
Il decreto non contempla una specifica normativa di diritto intertemporale. La nuova disciplina, pertanto, è operativa dal 12 agosto 2026 e, in assenza di deroghe espresse, dispiega i propri effetti anche rispetto alle procedure il cui iter non si sia ancora esaurito a quella data. Due limiti circoscrivono tuttavia tale operatività retroattiva: da un lato, il provvedimento giudiziale di omologazione, ove già emesso, preclude ogni riapertura della fase deliberativa, avendo definitivamente stabilizzato le posizioni di tutti i creditori; dall'altro, la proposta di transazione non può più essere utilmente formulata qualora sia ormai spirata ogni finestra temporale prevista dalla legge per la sua revisione o integrazione.
Commento Osborne Clarke
Le imprese in stato di crisi dispongono ora di uno strumento negoziale idoneo a ricomprendere l'intera esposizione tributaria, senza che la natura locale del tributo costituisca più un ostacolo alla definizione transattiva del debito. Il D.Lgs. n. 147/2026 ha infatti eliminato l'asimmetria che, nel regime previgente, sottraeva i tributi auto-amministrati dagli enti pubblici territoriali al perimetro della transazione fiscale, generando incertezze applicative ampiamente documentate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina. L'intervento porta a compimento il percorso legislativo inaugurato dalla Legge n. 111/2023 e sviluppato dalla Legge n. 120/2025, realizzando un'uniformità di trattamento fra crediti erariali e crediti locali che restituisce al sistema della crisi d'impresa una razionalità d'insieme prima assente e riduce in misura apprezzabile i margini di contenzioso interpretativo che avevano caratterizzato la materia