Restructuring and insolvency

La protezione del debitore nella CNC e negli strumenti di regolazione della crisi

Published on 12th December 2025

Misure tipiche e atipiche
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Di che cosa si tratta?

Le misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 54 CCII sono strumenti giurisdizionali a tutela del patrimonio del debitore, utili a creare un “perimetro di sicurezza” per predisporre e negoziare soluzioni (contratto, accordo, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, altre procedure di regolazione della crisi) senza dover subire aggressioni ed iniziative dei creditori.

Per la loro concessione, che deve essere espressamente richiesta dal debitore, è necessario dimostrare la sussistenza tanto del fumus bonis iuris, inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite il percorso intrapreso, quanto del periculum in mora, da individuarsi nel pericolo che l'aggressione di un creditore possa compromettere siffatta finalità.

Protettive vs Cautelari

Misure protettive: sospendono o inibiscono azioni individuali dei creditori e atti idonei ad alterare l’equilibrio della massa e servono, quindi, a preservare l’integrità del patrimonio in vista della soluzione concordata.
Sono "tipiche", prestabilite dalla legge e, generalmente (se richiesto dal debitore), hanno efficacia erga omnes.
Pur richiedendo conferma giudiziale, operano automaticamente con la pubblicazione della relativa richiesta nel Registro delle Imprese.

Misure cautelari: misure "atipiche", ordini o inibitorie puntuali del Giudice (anche di tipo conservativo o di “fare/non fare”) per evitare pregiudizi concreti in caso di aggressioni da parte di singoli creditori, finalizzate ad assicurare l’efficacia del percorso di ristrutturazione.
A differenza delle misure protettive tipiche, sono efficaci dal momento della concessione da parte del Giudice.

Alcuni esempi (con consigli pratici per l'operatore del settore)

Sospensione delle azioni esecutive individuali e delle misure cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa
  • Tipologia: misura protettiva tipica.
  • Effetto: blocco dei pignoramenti in corso, dei sequestri, rinvio delle vendite, stop ad assegnazioni non ancora perfezionate, eccetera.
  • Nota operativa: informare, tempestivamente, controparti e Giudice dell'Esecuzione della conferma della misura richiesta.
  • Giurisprudenza: Trib. Firenze, 17 ottobre 2025, ha disposto, in sede di proroga delle misure protettive, lo svincolo delle somme confluite sui conti correnti della società dopo l’avvio della CNC, consentendone l’utilizzo a supporto della continuità.
L'inibitoria dei poteri di autotutela contrattuale
  • Tipologia: misura protettiva tipica.
  • Effetto: garantire la stabilità dei contratti funzionali alla prosecuzione dell’impresa, assicurando che il flusso operativo non venga interrotto proprio nella fase in cui la continuità rappresenta condizione imprescindibile per la riuscita dell'operazione di ristrutturazione.
  • Nota operativa: si tratta di una misura prevista espressamente in CNC (art. 18, comma 4, CCII) e nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 94-bis CCII).
  • Giurisprudenza: Trib. Milano, 2 novembre 2025, confermando le misure protettive tipiche richieste, ha ritenuto applicabile l'art. 94-bis CCII anche in caso di domanda con riserva, in forza di quanto consentito dall’art. 44, comma 1-quater, CCII.
Divieto di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di CNC
  • Tipologia: misura protettiva tipica (nella CNC ex art 18, comma 5, CCII).
  • Effetto: un vero e proprio obbligo di prosecuzione del finanziamento a carico della banca, finalizzato al mantenimento dell'operatività delle linee di credito essenziali per la continuità del business.
  • Nota operativa: resta salva la possibilità di sospensione dei contratti dalla data di pubblicazione dell'istanza di CNC alla conferma giudiziale delle misure protettive e, in ogni caso, è sempre consentita la sospensione/revoca delle linee di credito se richiesto dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
  • Giurisprudenza: Trib. Vasto, 31 dicembre 2024, ha disposto l’inefficacia della revoca degli affidamenti e del recesso dal contratto di conto corrente, censurando il comportamento delle banche, sotto il profilo della carenza di motivazione delle decisioni e violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Divieto di escutere la garanzia pubblica rilasciata, a favore degli Istituti di credito, da MCC/SACE e/o il divieto, per i predetti istituti pubblici di garanzia, di eseguire il pagamento delle somme in ragione delle garanzie pubbliche.
  • Tipologia: misura cautelare atipica.
  • Effetto: cristallizzazione della situazione debitoria privilegiata e chirografaria.
  • Nota operativa: la misura consente di condurre più agevolmente le trattative con gli Istituti di credito, senza dover estendere le stesse al garante pubblico, con tutte le note difficoltà operative.
  • Giurisprudenza: a favore di tale misura, si registrano diversi arresti, tra cui Trib. Genova, 22 Settembre 2025 e Trib. Verona, 13 Maggio 2025; Trib. Padova, 13 gennaio 2025; Trib. Chieti, 10 ottobre 2024; Trib. Milano, 4 settembre 2024; Trib. Milano, 12 maggio 2024; Trib. Salerno, 22 febbraio 2024; Trib. Gorizia, 19 marzo 2024; Trib. Vasto, 28 dicembre 2024.
La sospensione delle obbligazioni di pagamento nei confronti del creditore pubblico
  • Tipologia: misura cautelare atipica.
  • Effetto: soprattutto in CNC, non essendo vietati i pagamenti, è funzionale al percorso di risanamento.
  • Nota operativa: può essere richiesta la sospensione dei pagamenti nei confronti (i) dell'AdE per debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario, chiedendo altresì, per l'effetto, il divieto di irrogare sanzioni derivanti dal mancato pagamento di tali debiti; (ii) dell'AdE, per rottamazioni in corso, senza decadere dal beneficio del termine; (iii) dell'INPS/INAIL, per il rilascio del DURC per il periodo di efficacia delle misure, in assenza di regolarità contributiva.
  • Giurisprudenza: sulla sospensione dei pagamenti nei confronti di AdE per debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario, Trib. Milano, 11 giugno 2025 (NB: in questo caso, a beneficio del terzo garante), per rottamazioni in corso, Trib. Vasto, 6 dicembre 2024. Sul rilascio del DURC, Trib. Roma, 27 maggio 2025; Trib. Genova, 22 settembre 2025; Trib. Castrovillari, 27 ottobre 2025.
Estensione della protezione al patrimonio di un soggetto terzo
  • Tipologia: misure protettive e cautelari.
  • Effetto: proteggere il patrimonio di un soggetto terzo che si è impegnato a sostenere la procedura.
  • Nota operativa: la richiesta deve essere funzionale alla percorso di risanamento e, quindi, deve sussistere un collegamento funzionale tra il patrimonio aggredito e il piano di risanamento.
  • Giurisprudenza: si registrano diversi arresti a favore della concessione di puntuali misure di protezione (cautelari) a favore del terzo disposto ad intervenire a sostegno della procedura, tra cui Trib. Bologna, 22 settembre 2025; Trib. Vicenza, 19 giugno 2025; Trib. Milano, 11 giugno 2025; Trib. Brescia, 17 Aprile 2025; Trib. Genova, 17 febbraio 2025. Ma non solo: anche le misure protettive tipiche sono state estese, con efficacia erga omnes, al patrimonio del terzo garante (Trib. Mantova, 28 giugno 2024 e Trib. Verona, 12 aprile 2024) e dei soci illimitatamente responsabili (Trib. Torino, 22 dicembre 2023).

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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