Imprese in crisi (non irreversibile) e crediti IVA: verso un rimborso senza fideiussione?
Pubblicato il 9th March 2026
Il Senato mette a fuoco un tema cruciale per le imprese italiane (in particolare le PMI) in fase di risanamento
Una risoluzione della 6ª Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato del 18 febbraio 2026 mette a fuoco un tema cruciale per le imprese italiane (in particolare le PMI) in fase di risanamento – ossia l’accesso al rimborso dei crediti IVA come fonte di liquidità interna, oggi spesso precluso dalla combinazione di patrimonio netto negativo e impossibilità di reperire garanzie fideiussorie – impegnando il Governo verso una soluzione innovativa tale da garantire l'effettiva e piena operatività dei principi di favor verso la continuità aziendale e salvaguardia dei complessi produttivi.
Premessa
Ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso del credito IVA per un importo superiore ad Euro 30.000 è, in linea generale, subordinato alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con funzione di presidio per l’Erario rispetto al rischio di indebita erogazione del rimborso. Tale garanzia costituisce, dunque, il regime ordinario per i rimborsi di ammontare significativo.
Lo stesso art. 38-bis contempla, tuttavia, un regime di esonero dalla garanzia in presenza di specifici requisiti soggettivi, che il legislatore ricollega a concetti di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva del contribuente. Sul piano operativo, l’accesso all’esonero è condizionato:
- al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto (ovvero sottoscrizione da parte dell’organo di controllo);
- alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta il possesso di determinati indici di affidabilità, tra i quali, in particolare, la assenza di una riduzione del patrimonio netto oltre una soglia prefissata (40%), la continuità aziendale, nonché la regolarità sotto il profilo fiscale e contributivo.
In tal modo, il sistema tende a riservare il rimborso “senza garanzia” a soggetti che presentino una configurazione patrimoniale ritenuta “sana”, una effettiva continuità operativa (non essendo in stato di liquidazione) e una posizione regolare verso l’Erario e gli enti previdenziali.
La concreta impossibilità di ottenere il rimborso IVA per le imprese in crisi con patrimonio netto negativo
Da quanto sopra si evince una concreta criticità per le imprese in crisi, in quanto, secondo quanto chiarito dell’Agenzia delle Entrate (in risposta all’interpello n. 347/2023), in presenza di patrimonio netto negativo la condizione della “non riduzione del patrimonio oltre il 40%” non può essere tecnicamente soddisfatta, atteso che il parametro di riferimento (il patrimonio netto) è già integralmente eroso.
Per le imprese in crisi, spesso caratterizzate da squilibri patrimoniali ma al contempo impegnate in percorsi di risanamento improntati sulla continuità aziendale, tale circostanza determina un circolo vizioso:
- la crisi ha determinato l’erosione del patrimonio netto;
- la presenza di un patrimonio netto negativo preclude l’esonero ex art. 38-bis, rendendo quindi necessaria la fideiussione;
- tale situazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento, atteso che gli Istituti di credito, proprio a causa della situazione di crisi e di erosione del patrimonio, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo così l'accesso a risorse finanziarie proprie, quali sono i crediti IVA certi liquidi ed esigibili, essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa, per la prosecuzione dell'attività aziendale e, quindi, anche per la positiva riuscita del percorso di risanamento avviato.
Verso una lettura dinamica dei requisiti di solidità ai fini dei rimborsi IVA senza garanzia
Con risoluzione approvata lo scorso 18 febbraio 2026, la 6ª Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato (n. 7-00034, Doc. XXIV, n. 37) è intervenuta su tale assetto, introducendo un cambio di paradigma di grande rilievo pratico per le imprese che presentano squilibri patrimoniali, ma che abbiano avviato percorsi di risanamento finalizzati ad assicurare la continuità aziendale.
Nello specifico, la Commissione chiede che "la valutazione di “solidità” ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma possa considerare altri indicatori di continuità", impegnando, quindi, il Governo ad adottare ogni iniziativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di:
- adottare ogni iniziativa volta a garantire piena operatività dei principi del favor per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli artt. 64-bis e 84 CCII;
- superare la lettura rigidamente patrimoniale della “solidità” richiesta per l’esonero da garanzia, valorizzando indicatori di continuità aziendale quali, ad esempio:
- un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente, indice di tenuta operativa e di capacità di generare ricavi, nonostante l’erosione patrimoniale;
- un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera l'azienda in crisi;
- una crisi di liquidità momentanea dovuta anche ad una mancata fruizione del credito IVA spettante, che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito; - introdurre, nei casi specifici di imprese nelle condizioni sopra descritte, una verifica d'urgenza da parte dell'Agenzia delle Entrate circa la fondatezza della richiesta, con sblocco del credito entro massimo due mesi.
In presenza dei suddetti presupposti, non dovrà essere richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 38-bis, che potrà essere sufficientemente sostituta da strumenti già noti alla prassi tributaria, quali il visto di conformità, che potrà essere rilasciato sulla base di tali nuovi presupposti, e la relazione certificata di un professionista indipendente.
La risoluzione mira a riallineare la prassi in materia di rimborsi IVA con il principio di favor per la continuità aziendale sancito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, poiché – come correttamente rilevato - l'attuale assetto normativo "blocca l’immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali."
Commento Osborne Clarke
Pur trattandosi ad oggi di un "solo" atto di indirizzo, e in attesa di una norma immediatamente efficace, le indicazioni della risoluzione delineano scenari applicativi rilevanti per le imprese in crisi (ma in fase di risanamento), che, pur avendo patrimonio netto negativo, ma con un fatturato in tenuta e una vera prospettiva di continuità, potranno ottenere, in presenza di presidi (visto, relazione del professionista), rimborsi IVA senza garanzia, garantendo all'impresa richiedente una verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e, pertanto, lo sblocco immediato del credito IVA.
Ciò consentirà di ridurre il rischio di liquidità legato al mancato utilizzo del credito IVA, proprio nella fase più delicata del risanamento.
La risoluzione coglie infatti una criticità reale: la distanza, talora marcata, tra il diritto della crisi che promuove la continuità aziendale e il diritto tributario che, nella prassi, applica parametri patrimoniali statici, idonei a “tagliare fuori” proprio le imprese in fase di risanamento.
La proposta di ancorare l’esonero da garanzia a indicatori dinamici di continuità appare, sotto il profilo sistematico, coerente con la logica del CCII e la finalità di evitare che strumenti fiscali ostacolino processi di risanamento economicamente sensati.
Da un punto di vista operativo, l’eventuale attuazione da parte del Governo dell’atto di indirizzo del Senato nei termini ivi prospettati rappresenterebbe un’evoluzione di evidente beneficio per le imprese in situazione di crisi non irreversibile, poiché consentirebbe di incassare il proprio credito IVA superando un ostacolo che, nella prassi, rischia spesso di compromettere la riuscita di processi di ristrutturazione già avviati.