Employment and pensions

Congedo parentale e malattia dei figli

Published on 5th February 2026

Le novità della Legge di Bilancio 2026 

Con effetto dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce novità rilevanti sui termini di fruizione dei congedi previsti per i lavoratori genitori, con modifiche in materia di:

Congedo parentale

Come chiarito anche dal messaggio INPS n. 251/2026, a partire da gennaio 2026, i lavoratori dipendenti possono usufruire del congedo parentale sino ai 14 anni di vita del figlio (prima il limite era 12 anni). 

Il congedo può essere utilizzato: 

  • in caso di nascita: 
    -    dalla madre, a partire dalla fine del congedo di maternità;
    -    dal padre, dall'evento nascita stesso;
  • in caso di adozione o affidamento, il periodo di fruizione si estende fino a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo il limite della maggiore età.
Cosa non cambia
  • la durata massima complessiva del congedo parentale;
  • le regole di ripartizione dei mesi tra padre, madre e genitore unico;
  • il trattamento economico e contributivo.

La novità riguarda quindi esclusivamente il periodo entro il quale il congedo può essere utilizzato, che diventa più ampio e meglio modulabile lungo la crescita del bambino. Senza aumentare i limiti complessivi di legge, la riforma rende quindi lo strumento più flessibile per i genitori. 

Congedo parentale per figli con disabilità grave

Per i figli con disabilità grave (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001), la Legge di Bilancio prevede che: 

  • il congedo parentale sia riconosciuto fino ai 14 anni di età del bambino (e non più fino a 12 anni); e
  • resti invariato il massimo complessivo di tre anni di fruizione.

Anche in questo caso, quindi, non aumenta il monte complessivo del congedo, ma si estende la finestra temporale entro cui il genitore può distribuirne l’utilizzo.

Congedo per malattia dei figli: più tempo e più giorni

La riforma interviene in modo più incisivo sul congedo per malattia dei figli, agendo sia sul periodo di utilizzo sia sul numero di giorni disponibili.

L’età del minore la cui malattia dà diritto al congedo è stata innalzata da 8 a 14 anni. Inoltre, per ciascun genitore il limite massimo di assenze per malattia di ogni figlio di età compresa tra 3 e 14 anni è stato raddoppiato, passando da 5 a 10 giorni lavorativi l’anno. 

Cosa non cambia
  • fino ai 3 anni di età del bambino, il genitore può astenersi per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi di giorni;
  • non sono previste visite fiscali e fasce di reperibilità per il genitore assente per malattia del figlio;
  • il diritto a interrompere le ferie in caso di ricovero ospedaliero del minore, con possibilità di fruire del congedo per tutta la durata del ricovero.

Commento Osborne Clarke: impatti pratici per le aziende

Le novità:

  • non modificano l’impianto generale dei congedi;
  • estendono le finestre temporali di fruizione; e
  • aumentano per la malattia dei figli il monte-giorni annuo fruibile tra i 3 e i 14 anni.

Ne deriva una maggiore flessibilità organizzativa per i genitori e una necessità di programmazione più attenta da parte delle aziende, soprattutto in termini di gestione delle assenze in una fascia d’età più lunga.

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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