Deduzione degli interessi passivi e ritenuta sui finanziamenti soci: la Cassazione chiude una finestra pericolosa
Pubblicato 23 settembre 2026
È una situazione comune, quasi ordinaria, nella vita di molte società: il socio finanzia la società, gli interessi maturano, vengono contabilizzati e dedotti - ma il pagamento viene rinviato. Un differimento che, in apparenza, non crea problemi. Almeno finché non arriva l'Agenzia delle Entrate.
Con l'ordinanza n. 15227 del 20 maggio 2026, la Corte di Cassazione ribalta due gradi di giudizio e fissa un principio che cambia il modo in cui vanno strutturati i finanziamenti soci.
Il caso in breve
Una società aveva ricevuto un finanziamento dalla propria socia unica fino a € 11 milioni, con accordo scritto del marzo 2011. Nel 2013 contabilizza interessi passivi per € 219.973,68, li deduce ai sensi dell'art. 96 TUIR — ma non li paga. Né quell'anno, né quelli successivi. L'Agenzia delle Entrate contesta l'omessa applicazione della ritenuta del 12,50%.
La società si difende: gli interessi non sono stati erogati, quindi non sono percepiti, quindi la ritenuta non è dovuta. CTP e CTR le danno ragione. La Cassazione no.
Il ragionamento della Corte
Tre norme, da leggere insieme: l'art. 46 TUIR, che qualifica come mutuo i versamenti dei soci quando dal bilancio non risulti un diverso titolo; l'art. 45, c. 2, TUIR, che presume percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto, gli interessi per i capitali dati a mutuo; l'art. 26, c. 5, D.P.R. 600/73, che pone a carico della società l'obbligo di ritenuta sui redditi di capitale corrisposti. È nel coordinamento tra queste norme che si trova la risposta: la presunzione di percezione opera nei confronti sia del mutuante/sostituito che del sostituto/mutuatario.
Il termine "corrisposti" non può essere letto come sinonimo di "materialmente pagati" — altrimenti le parti avrebbero in mano uno strumento per gestire a piacimento il presupposto impositivo.
Perché questa pronuncia conta davvero
La Corte lo dice con precisione: la prova della mancata corresponsione materiale degli interessi — pacifica in causa — non esclude l'operatività della corresponsione "giuridica", che risponde alla precisa funzione di riequilibrare un'asimmetria del meccanismo impositivo. In altri termini: non è ragionevole porre una presunzione di fruttuosità sui versamenti effettuati dai soci alla società per poi vanificarla prevedendo l'obbligo di ritenuta nel solo caso di materiale corresponsione degli interessi — tra l'altro di difficile accertamento sia nell'an che nel quando. La coerenza del sistema esige che la presunzione operi su entrambi i lati del rapporto.
La pronuncia della Cassazione impone pertanto di coordinare con attenzione le clausole del contratto di finanziamento, le scadenze degli interessi e il relativo trattamento contabile: il semplice rinvio del pagamento non consente di differire automaticamente l'applicazione della ritenuta.