Competition, antitrust and trade

Antitrust, diritti dei consumatori e relazioni commerciali nella filiera agricola e alimentare: cosa è cambiato (e cosa cambierà) con i recenti interventi legislativi

Published on 23rd Dec 2021

Tra l'implementazione di Direttive UE e l'attesa legge sulla concorrenza, sono tante le novità che interessano (e interesseranno) il mondo antitrust, le discipline che mirano a tutelare i diritti dei consumatori e la normativa volta a contrastare le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese attive nella filiera agricola e alimentare. Ripercorriamo per brevi punti le modifiche introdotte e quelle in via di introduzione per fornire un quadro di sintesi generale alle imprese che intendano conformare la propria attività al mutato (e sempre più articolato) quadro giuridico di riferimento, soprattutto in considerazione dell'inasprimento delle sanzioni previsto.

La Direttiva (UE) n. 2019/1

La Direttiva (UE) n. 2019/1, cosiddetta "ECN Plus", è stata implementata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre.

Introduce modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e al regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (DPR 30 aprile 1998, n. 217), al fine di renderne più efficaci i poteri.

Tra le novità rilevanti, si segnalano:

  • le modifiche in tema di sanzioni irrogabili alle associazioni;
  • la possibilità di esercitare i poteri ispettivi anche presso le abitazioni del personale delle imprese;
  • la previsione dell'immunità dalle sanzioni penali da bid rigging per il personale delle imprese che chiedono di essere ammesse a programmi di clemenza.
Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Anche il disegno di legge sulla concorrenza prevede l'introduzione di alcune rilevanti modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella prospettiva di un rafforzamento dei poteri di enforcement antitrust e seguendo l'auspicio manifestato dalla stessa Autorità nella sua segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021 (AS1730-Proposta di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il disegno di legge è stato presentato al Senato il 3 dicembre u.s.

Tra le modifiche ipotizzate, meriteranno un sicuro approfondimento quelle relative al controllo sulle operazioni di concentrazione, che mirano, da una parte, a rendere coerente il test di valutazione sostanziale delle operazioni di concentrazione nazionali con quello adottato dalla Commissione europea in relazione al controllo delle concentrazioni di sua competenza, e, dall'altra parte, a "disciplinare" le cc.dd. killer acquisition per evitare che operazioni sotto-soglia potenzialmente problematiche sfuggano al controllo dell'Autorità.

Si segnala, inoltre, la possibile modifica normativa all'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, con l'introduzione di una presunzione di dipendenza economica per tutte le ipotesi in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

Le Direttive (UE) n. 2019/770 e n. 2019/771

Le Direttive (UE) n. 2019/770 e n. 2019/771 in materia di, rispettivamente, contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e contratti di vendita di beni, sono state implementate in Italia dai decreti legislativi 4 novembre 2021, n. 173 e n. 170.

Le relative disposizioni modificano il Codice del Consumo ed entreranno in vigore il primo gennaio 2022.

Il primo dei due decreti legislativi appena citati inserisce il Capo I-bis nel Titolo III della Parte IV del Codice del Consumo, al fine di prevedere disposizioni specifiche volte a disciplinare contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, intendendosi con essi i contratti che contengono "dati prodotti e forniti in formato digitale" e i servizi che consentono al consumatore di "creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale" o di condividere "dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati".

Seguendo un'impostazione già rodata, viene disciplinata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura, le modalità di esercizio di tali rimedi, le modifiche contrattuali.

Interessante notare come il legislatore abbia previsto la possibilità che, nell'ambito dei contratti  citati, la definizione di prezzo non si limiti ad una somma di denaro, ma includa anche "una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale".

Per ciò che attiene ai contratti di vendita di beni, nella sostanza, la modifica non stravolge la normativa, ma la integra, tra l'altro:

  • specificando che la garanzia legale vale anche per i beni che incorporano un contenuto digitale o un servizio digitale;
  • precisando i requisiti oggettivi (idoneità agli scopi e presenza delle caratteristiche – quantità, qualità, funzionalità, accessori, istruzioni, ecc. – che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi) e soggettivi (conformità alla descrizione fatta o a quanto previsto nel contratto, anche in merito ad accessori e installazione) che il bene deve soddisfare per essere considerato conforme al contratto di vendita;
  • estendendo da 6 mesi a 1 anno dalla consegna il periodo nel corso del quale si presume che ogni difetto riscontrato dal cliente fosse presente già al momento della vendita.

Il difetto di conformità, tuttavia, non sussiste se "al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita".

In tale ipotesi, pertanto, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, occorrerà prevedere una specifica e separata informativa. 

La Direttiva (UE) n. 2019/633

La Direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari è stata implementata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, entrato in vigore il 15 dicembre u.s.

La nuova normativa abroga del tutto le disposizioni precedenti di cui all'art. 62 del d.l. n. 1/2012 (e relative implementazioni) e trasferisce i relativi poteri istruttori e sanzionatori dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF.

Sebbene, per certi versi, le disposizioni normative ricalchino la prassi già seguita dall'Agcm, sono tante le novità previste.

Tra esse, merita certamente di essere segnalata quella relativa all'ambito di applicazione: le previsioni di legge non si applicano più soltanto alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza, ma regolano i rapporti commerciali indipendentemente dal potere contrattuale delle parti.

Inoltre, sono state introdotte alcune modifiche con riferimento, inter alia, a:

  • le indicazioni obbligatorie contenute nei contratti di cessione;
  • la definizione di prodotto deperibile;
  • la disciplina delle vendite sottocosto.
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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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