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L'Italia è pronta all'avvio a maggio del registro degli operatori in criptovalute

Published on 6th Apr 2022

In che modo un decreto-legge sui fornitori di servizi relativi a valute virtuali rafforzerà i presìdi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il 17 Febbraio 2022) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (del 13 gennaio 2022), riguardante gli adempimenti, le modalità e le tempistiche relativi alla procedura di registrazione che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (comunemente chiamate "criptovalute") e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (i "CSPs") sono tenuti a completare prima di avviare le loro operazioni in Italia (il "Decreto").

Man in suit signing a document

La registrazione è riportata nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute disponibile online, tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (l'"OAM"), l'autorità italiana per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Il registro sarà operativo dal 18 maggio 2022.

Quadro legislativo 

Il Decreto attua le disposizioni dell'art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, del D. Lgs. n. 141/2010 (il "D.lgs. 141/2010", come successivamente modificato e integrato), introdotto dal D. Lgs. n. 90/2017, che ha, altresì, esteso l'applicazione degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio ai CSPs, quali definiti all'art. 1, comma 1, lettere ff) e ff-bis) del D. Lgs. n. 231/2007, come successivamente modificato e integrato (la "Normativa Antiriciclaggio"). 

Ai sensi del citato art. 17-bis, comma 8-ter, il Decreto stabilisce le modalità e le tempistiche entro i quali un CSP deve comunicare all'OAM l'avvio della propria attività in Italia e introduce ulteriori obblighi per tali operatori. I requisiti e gli adempimenti previsti dal Decreto sono, quindi, ulteriori rispetto a quelli indicati dalla Normativa Antiriciclaggio.

L'iscrizione al Registro è una condizione essenziale per il legittimo esercizio delle attività da parte del CSP e deve essere completata, in linea di principio, prima che l'attività venga avviata in Italia. 

Il Decreto

Secondo l'art. 1, che richiama le definizioni già fornite dalla Normativa Antiriciclaggio, il Decreto si applica a:

  • "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale", ossia ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi relativi a valute virtuali, e, precisamente, il loro (i) utilizzo, scambio, conservazione, la conversione in valute aventi corso legale o in altre rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché (ii) l'emissione, l'offerta, il trasferimento e la compensazione, o qualsiasi altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di tali valute digitali";
  • "prestatori di servizi di portafoglio digitale", ossia ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali."

Il requisito della professionalità (non occasionalità) è essenziale per l'applicabilità degli obblighi previsti dal Decreto, e, pertanto, sono esclusi dalla sua applicabilità i soggetti che svolgono tali attività in proprio e non a titolo professionale.

L'art. 1 del Decreto definisce inoltre la "valuta virtuale" quale: "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

La registrazione
  • Il contenuto della domanda di iscrizione. Il punto più rilevante del Decreto è, quindi, rappresentato dall'introduzione dell'obbligo per i CSPs di richiedere l'iscrizione al Registro. Ciò avviene attraverso l'invio di una specifica comunicazione all'OAM che deve indicare, inter alia: (i) i dettagli del CSP; (ii) la natura giuridica del CSP; (ii) se il CSP ha sede legale in un altro Stato membro dell'UE, l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio italiano; (iii) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire lo scambio di comunicazioni tra OAM e CSP; (iv) informazioni sulla tipologia di servizi offerti e sulle modalità con cui vengono offerti.
  • L'obbligo di istituire il Registro e la domanda di iscrizione. Il Registro sarà operativo dal 18 maggio 2022. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, tutti i CSPs, già operativi in Italia, anche online, a tale data e in possesso dei requisiti di legge, in deroga alla procedura ordinaria, avranno 60 giorni di tempo dal 18 maggio per comunicare la loro operatività in Italia, e potranno continuare ad esercitare la loro attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, o di diniego dell'iscrizione da parte dell'OAM, l'eventuale esercizio dell'attività da parte del CSP dovrà cessare o altrimenti sarà considerato abusivo. L’OAM disporrà di quindici giorni per verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della comunicazione (inclusa la documentazione allegata), e autorizzare o negare l’iscrizione al Registro, motivando la propria decisione. In ogni caso, il rifiuto dell'iscrizione al Registro non impedisce al CSP di presentare una nuova domanda. Il termine di 15 giorni potrà essere sospeso per una sola volta, per un massimo di 10 giorni, qualora l'OAM ritenga che la comunicazione sia incompleta o debba essere integrata. 
  • Resoconti periodici. Una volta iscritti nel Registro e in aggiunta agli eventuali obblighi di segnalazione previsti dalla Normativa Antiriciclaggio, i CSPs devono trasmettere, con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), resoconti all'OAM, contenenti i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia e, più precisamente (i) i dati che consentono l'identificazione del cliente e (ii) i dati sintetici relativi all'operatività complessiva per singolo cliente del CSP, secondo quanto stabilito all'Allegato 1 del Decreto. Tali dati saranno conservati dall'OAM per un periodo di 10 anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati. L'OAM, se richiesto, collaborerà e trasmetterà tempestivamente i dati raccolti al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alle forze di polizia, nonché alle altre autorità indicate dall'art. 21 della Normativa Antiriciclaggio. (Sulla conformità di tale disposizione al Regolamento (UE) 2016/679, si rimanda al parere del Garante Privacy)
  • Sanzioni. La registrazione è un requisito fondamentale per i CSPs per svolgere legittimamente la loro attività in Italia. In caso di inadempimento, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo e saranno applicate sanzioni amministrative. 
Commenti di Osborne Clarke

Il Decreto consentirà un più efficace monitoraggio dell'operatività dei CSPs che svolgono la loro attività in Italia, rafforzando così i presìdi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo già esistenti. 

Il Decreto è stato redatto facendo riferimento ad alcune delle già esistenti procedure applicabili ai cambiavalute (di valute aventi corso legale), anche se riteniamo che la somiglianza tra le due tipologie di attività non possa essere il presupposto della nuova regolamentazione sulla fornitura di servizi di valute virtuali, che in realtà è una tipologia di attività completamente differente. 

La procedura descritta non è, tuttavia, equivalente al mutuo riconoscimento o al passaporto di licenza per la fornitura di attività regolamentate ottenuta in un altro Stato membro dell'Unione Europea, come, a esempio, la licenza di "virtual assets service provider" rilasciata dalla Banca Centrale d'Irlanda. I CSPs dovranno ancora rispettare le normative applicabili delle diverse giurisdizioni UE per fornire i propri servizi a livello transfrontaliero.
 

 

 

 

 

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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