Decreto Bollette
Pubblicato il 10th April 2026
Nuove regole sul telemarketing nel settore luce e gas
Le novità
Vengono introdotti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'art. 51 del Codice del Consumo in materia di conclusione di contratti a distanza con i consumatori.
Tali disposizioni prevedono un divieto di effettuare sollecitazioni commerciali via telefono e via messaggio finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura elettrica e gas.
Le eccezioni al divieto
La norma ammette due sole eccezioni al divieto:
- quando il contatto è richiesto direttamente al professionista tramite proprie interfacce informatiche;
- il contatto di propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
Le conseguenze in caso di violazioni
I contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli. Vengono rafforzati i rimedi extra-giudiziali: ciascun consumatore potrà usare gli strumenti ADR previsti dal Codice del Consumo e il servizio di conciliazione ARERA.
Inoltre, eventuali violazioni diventano soggette alle sanzioni previste dal Codice Consumo (fino a 10 milioni di euro).
Il numero univoco
I contatti telefonici ed i messaggi dovranno partire da un numero che identifichi univocamente il professionista.
Nuovi poteri per AGCOM e Garante Privacy
Gli utenti possono segnalare le chiamate illecite al Garante Privacy e ad AGCOM indicando il numero chiamante.
AGCOM può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata delle linee telefoniche assegnate al professionista.
Il Garante Privacy, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere ad AGCOM la sospensione delle linee telefoniche del professionista in presenza di numerose segnalazioni per chiamate senza consenso.
Efficacia delle nuove norme
Le nuove disposizioni dell'art. 51 del Codice del Consumo saranno efficaci decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (prevista per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).