Osborne Clarke, con un team guidato dal partner Avv. Federico Ferrara, leader del dipartimento IP dello studio, coadiuvato dall’associate Andrea d’Alessandro, ha assistito vittoriosamente SMPublishing (Italy) S.r.l. (società del gruppo Sony/ATV, leader mondiale nel settore delle edizioni musicali e che vanta un catalogo di oltre 3 milioni di brani di artisti iconici quali i Beatles, Bob Dylan, Michael Jackson, Carole King, i Queen e i Rolling Stones) in un vittorioso contenzioso davanti alla Corte di Cassazione nei confronti di RAI e di FremantleMedia S.p.A.

In tale controversia Sony sosteneva che l’utilizzo da parte di RAI e FremantleMedia di canzoni appartenenti al suo catalogo editoriale nell’ambito della nota soap opera “Un posto al sole” fosse qualificabile quale sincronizzazione e che, quindi, tale utilizzo fosse soggetto alla specifica approvazione da parte di Sony, non essendo sufficiente la licenza che pure RAI aveva ottenuto da SIAE per la mera pubblica esecuzione delle opere.

In particolare, la Suprema Corte ha sancito, nello specifico, due importanti principi di diritto che rendono la decisione un vero e proprio leading case in tema di protezione del diritto d’autore e con riferimento alle opere musicali: (i) che la “sincronizzazione” è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali che, in quanto tale, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore ex articoli 12 e 61 della Legge sul diritto d’autore -a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata, sia esso un’opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo, o simili- escludendo che la “sincronizzazione” sia riconducibile a quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”; (ii) che l’articolo 180 della Legge sul diritto d’autore non autorizza SIAE a concedere il diritto alla “sincronizzazione” delle opere dalla stessa gestite, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge e non rientrando nei compiti istituzionali di SIAE e che, pertanto, il contratto con cui SIAE licenzi ad un’impresa radio-televisiva l’utilizzo di opere musicali non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (fiction o soap opera) mediante “sincronizzazione”.

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