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La natura delle Federazioni sportive nazionali italiane

Published on 28th Mar 2019

La V Sezione del Consiglio di Stato deferisce alla Corte di giustizia UE la natura delle Federazioni sportive nazionali italiane.

Dopo che il Legislatore ha attribuito al Giudice Amministrativo la giurisdizione esclusiva per le controversie riguardanti l’ammissione alle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, la Giustizia amministrativa è nuovamente “scesa in campo” con il Consiglio di Stato che ha sollevato la questione della natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali italiane e, di conseguenza, la loro giurisdizione.

Con ordinanza del 12 febbraio 2019, n. 1006, la V Sezione del Consiglio di Stato ha, infatti, rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea molteplici questioni pregiudiziali riguardanti, in sintesi, il riconoscimento o meno della qualifica di “organismo di diritto pubblico” alle Federazioni sportive nazionali in generale e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in particolare.

L’ordinanza trae origine da una (banale) controversia tra la F.I.G.C. e alcune società per l’affidamento dei servizi di facchinaggio per le nazionali e il magazzino della F.I.G.C.. Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, per poter prendere una decisione nel merito, deve essere prima chiarito “se la F.I.G.C. - Federazione italiana giuoco calcio sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, tenuto come tale ad applicare le norme sull’evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di contratti di appalto di servizi, e pertanto soggetto alla giurisdizione nazionale amministrativa, per i giudizi di impugnazione contro gli atti di affidamento di tali contratti”.

Il Consiglio di Stato, in particolare, da un lato riconosce che l’attuale ordinamento qualifica le Federazioni nazionali sportive come “associazioni con personalità giuridica di diritto privato”; non di meno, aggiunge il Consiglio di Stato, alla luce del complesso normativo riguardante le loro funzioni e poteri nonché il loro rapporto con il C.O.N.I., sorge il legittimo dubbio se le stesse possano essere viceversa qualificate come organismi di diritto pubblico.

I quesiti rimessi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardano in massima parte  la F.I.G.C., in quanto il procedimento da cui scaturisce riguarda questa specifica federazione: tuttavia, appare evidente che la decisione della Corte avrà effetti analoghi anche sulle altre (o tutte le) Federazioni sportive nazionali.

In particolare, i quesiti sollevano due questioni sostanziali: la prima, come accennato, se una Federazione sportiva possa essere qualificata come organismo di diritto pubblico, “in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”. La seconda, riguarda il rapporto tra C.O.N.I. e F.I.G.C.: ci si chiede infatti se il CONI disponga nei confronti delle Federazioni un’influenza dominante, anche alla luce dei poteri in capo al C.O.N.I. di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza gestione e corretto funzionamento degli organi e, non ultimo, di commissariamento dell’ente: la eventuale sussistenza di tale requisito sarebbe elemento utile, nonché necessario, per qualificare, appunto, un soggetto giuridico come organismo di diritto pubblico.

Una decisione che affermasse la natura pubblica delle federazioni avrebbe diverse conseguenze, che vale la pena di provare sin d’ora a ipotizzare.

Dalla qualifica delle Federazioni sportive nazionali come organismi di diritto pubblico, deriverebbe il dovere anche per tali soggetti di applicare le norme sull’evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di contratti di appalti (Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016): ciò comporterebbe, ad esempio, che nel caso dell’affidamento del servizio di facchinaggio dal quale è scaturita l’Ordinanza di rimessione in esame, l’affidamento di tale servizio non potrebbe avvenire secondo procedure proprie adottate dalla F.I.G.C. bensì dovrebbe avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici. E lo stesso dovrebbe avvenire per qualsiasi altro contratto di affidamento, ivi compresi i più banali: questo porterebbe a una paralisi delle federazioni sportive, almeno per come le stesse sono organizzate ad oggi.

Inoltre, le federazioni sarebbero soggette alla giurisdizione nazionale amministrativa e, dunque, al Giudice Amministrativo verrebbe riservata la giurisdizione esclusiva nei confronti delle federazioni sportive non solo sulle “controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” (art. 133, comma 1, let. z-septies del Codice del processo amministrativo), come attualmente avviene ma anche su tutte le ben più numerose “controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale […]” (art. 133, comma 1, let. e, punto 1) del Codice del processo amministrativo).

Infine, anche per tutto ciò che attiene alla governace delle federazioni, ivi compresa la nomina degli organi federali (amministrativi, esecutivi, giudiziari e di controllo), gli enti dovrebbero adeguarsi alle norme amministrative rilevanti.

Infine, vale la pena di fare anche solo un breve cenno all’effetto che una decisione che riconoscesse la natura pubblica delle federazioni avrebbe sulle leghe, che sono soggetti di diritto privato (in forma associativa), alle quali la federazione affida la gestione di una specifica competizione (p.- es. alla Lega Serie A la F.I.G.C. affida e delega l’organizzazione del campionato di Serie A): è evidente che la decisione di affidare a una lega l’organizzazione e la gestione di una o più competizioni dovrebbe essere presa in ossequio alle norme amministrative, con il rischio di una delegittimazione delle leghe e con i conflitti relativi alla gestione dei diritti audiovisivi solo lontanamente immaginabili.

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