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Stretta sul Superbonus: con il Decreto Sostegni-ter il Governo limita le cessioni dei crediti

Published on 9th Feb 2022

Il Decreto Sostegni-ter (decreto legge n. 4/2022) ha previsto una stretta in relazione alla possibilità di cessione dei crediti di imposta di cui alle detrazioni previste dal Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020).

Il limite alle cessioni è stato varato dal Governo nel tentativo di arginare le ingenti frodi messe in atto negli ultimi mesi, a danno dell'erario pubblico, da filiere di imprenditori e professionisti che si sono infiltrati in un meccanismo studiato per favorire l'efficientamento del patrimonio edilizio e un minor impatto sull'ambiente.

Come è emerso dalle indagini svolte nel corso dello scorso anno dai PM e dalla Guardia di Finanza di tutta Italia, la misura del Superbonus ha determinato – quale effetto collaterale – il fiorire di imprese edili costituite ad hoc, al solo fine di sottoscrivere contratti ed emettere fatture per lavori mai eseguiti.

Construction building and crane
Le falle del sistema

Il sistema riscontrato dagli inquirenti prevede la stipulazione di contratti d'appalto che restano esclusivamente sulla carta e nell'ambito dei quali vengono eseguite, al massimo, attività di carattere meramente burocratico. Sottoscritti i contratti, le imprese coinvolte (spesso con la complicità dei relativi committenti) emettono fatture per lavori mai realizzati - indicando uno stato di avanzamento superiore al 30% (limite minimo per accedere alla cessione) – sulle quali i professionisti conniventi appongono il visto di conformità. I crediti così ottenuti vengono poi ceduti agli intermediari finanziari abilitati, ottenendo la monetizzazione di lavori e attività mai realizzati.

La stretta sulle cessioni

Al fine di tentare di arginare tali fenomeni fraudolenti, con l'art. 28 del Decreto Sostegni-ter (il quale deve ancora essere convertito in legge e, conseguentemente, è ancora soggetto a potenziali modifiche) il Governo ha inteso limitare le catene delle cessioni e, mediante la modifica degli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio, ha vietato le cessioni del credito di imposta successive alla prima.

Per comprendere la portata modificativa della norma è necessario avere ben chiaro il funzionamento della detrazione. Come meglio specificato nell'approfondimento pubblicato lo scorso ottobre (Superbonus 110%. Proroga al 30 giugno 2022. L’ultima?), la detrazione fiscale costituisce una somma pari ad una spesa sostenuta, che può essere sottratta dall'importo complessivo di un'imposta da pagare. Ovviamente, questo fa sì che non tutti i soggetti che intendano profittare della detrazione (persone fisiche o giuridiche che siano) abbiano la capacità reddituale di assorbire e avvantaggiarsi della detrazione dall'imposta lorda (ossia la somma che si ottiene, applicando al reddito complessivo di un soggetto, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni).

Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è stata data la possibilità di trasformare la detrazione fiscale sopra descritta in un credito fiscale, con successiva facoltà di cederlo a soggetti terzi (ad es. banche e istituzioni finanziarie) o al fornitore, al fine di ottenere uno sconto finanziario sul corrispettivo dovuto. 

La formulazione originaria della norma

Per chiarezza, riportiamo qui di seguito il comma 1 dell’art. 121 del Decreto Sostegni-ter sopra descritto, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale: 
"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

È chiaro come la formulazione originaria del Decreto Rilancio non ponesse alcuna limitazione sul numero di cessione del credito consentite, limite che – al contrario – è stato inserito con il Decreto Sostegni-ter, il quale ha previsto che le cessioni sopra descritte possano aver luogo una sola volta.

Lo spartiacque del 7 febbraio 2022

Inoltre, il Decreto Sostegni-ter prevede una differente regolamentazione per i crediti maturati, rispettivamente, prima o in seguito al 7 febbraio 2022, data individuata quale spartiacque tra le due discipline. Nello specifico: 

  • i crediti maturati prima del 7 febbraio 2022, anche se già oggetto di precedenti cessioni, potranno essere ceduti ancora una volta;
  • per i crediti maturati dopo il 7 febbraio 2022: (i) i fornitori e le imprese che hanno concesso lo sconto in fattura potranno cedere agli intermediari finanziari il credito recuperato nella forma di credito di imposta, senza che questi ultimi abbiano la possibilità di cederlo a loro volta; (ii) gli intermediari finanziari cessionari del credito (originariamente ottenuto dai beneficiari sotto forma di credito di imposta) non potranno cederlo a loro volta, essendosi già perfezionata l'unica cessione ammessa dal Decreto Sostegni-ter.

La violazione dei divieti di ulteriori cessioni introdotti dal Decreto Sostegni-ter è sanzionata con la nullità dei relativi contratti.

Le limitazioni sulle cessioni dei crediti fiscali non sembrerebbero viste di buon occhio da alcune forze e dai rappresentanti di categoria del settore edilizio, i quali, pur valutando positivamente il fine ultimo (il contrasto alle frodi), ritengono il mezzo inefficace e persino dannoso per gli investimenti.

Sotto questo profilo, già emerge l'esigenza di una revisione dei nuovi meccanismi introdotti, in ragione del fatto che i limiti alle cessioni non risolverebbero il problema della monetizzazione di crediti inesistenti (considerato che le frodi potrebbero essere attuate anche nell'ambito di un'unica cessione) ma, al contrario, potrebbero disincentivare gli investimenti in virtù dei rischi (connessi all'impossibilità di cedere ulteriormente i crediti) che d'ora in avanti sono chiamati ad assumere i cessionari.

Infatti, limitando il numero delle cessioni a una e una sola, si danneggiano tutti i soggetti virtuosi che a vario titolo intervenivano e operavano lungo la filiera, come ad esempio le piccole imprese specializzate che avevano la possibilità di eseguire lo sconto in fattura e cedere il credito al General Contractor responsabile dell'intero appalto, che a sua volta lo poteva cedere alla banca locale che finanziava l'operazione e che, infine, aveva la facoltà di cedere il credito agli istituti di dimensioni (e capacità reddituale) maggiori.

La limitazione delle cessioni comporta una riduzione delle possibilità di accesso al Superbonus?

A partire dal 7 febbraio, solo i soggetti con ampia capacità reddituale potranno sedere al tavolo dei cessionari, con la conseguenza che la misura diventerà monopolio di un cerchio ristretto, costituito da istituti creditizi e gruppi societari di respiro nazionale e internazionale e, per l'effetto, le possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus subiranno presumibilmente una battuta di arresto.

Solo tra qualche mese sarà possibile verificare se tali timori siano fondati e se le limitazioni introdotte avranno avuto l'effetto di danneggiare la filiera costituitasi, nonostante le sfide e gli ostacoli imposti dalla pandemia, negli scorsi due anni.
 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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