The Built Environment

Nuova procedura di variante normativa al PGT del Comune di Milano

Published on 10th November 2025

Viene avviata una procedura di variante parziale ed è contestualmente revocata la procedura di variante generale pendente
Hard hat and architectural plans at construction site

Con la DGC n. 1358 del 6 novembre 2025, il Comune di Milano  ha avviato un procedimento di variante parziale, esclusivamente normativa, al PGT (modificando le Norme di Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi) e ha contestualmente revocato la DGC n. 496 del 13 aprile 2023 che aveva avviato la variante generale.

Secondo quanto si evince dal provvedimento, la revoca si rende necessaria per fornire in tempi rapidi risposte efficaci alle criticità emerse nell’ultimo biennio e per recepire i provvedimenti assunti dal Comune in riscontro alle inchieste avviate dalla Procura della Repubblica. Pur trattandosi di una variante parziale e con tempi contingentati, il disegno è ambizioso e orientato alla rigenerazione urbana, con quattro obiettivi di fondo:

  • porre rimedio alla frammentazione dello sviluppo edilizio e urbano legata all’uso delle deroghe alle norme morfologiche;
  • rafforzare il ruolo degli organi elettivi nelle scelte su dotazione e modifica dei servizi urbani;
  • dare risposte adeguate al fabbisogno abitativo degli studenti;
  • potenziare il controllo paesaggistico sia sui singoli titoli edilizi sia nella pianificazione attuativa.

Indirizzi principali

In tale quadro, sono individuati i seguenti indirizzi principali: 

  1. Allineare le modalità attuative del Piano delle Regole a quanto disposto dalla DGC n. 552/2025 e dalla successiva DD n. 4192/2025.
  2. Fornire una definizione univoca di “cortile”.
  3. Specificare le modalità di trasferimento dei diritti edificatori mediante perequazione, inclusi gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa.
  4. Consentire scostamenti dalle indicazioni morfologiche solo in via eccezionale e tramite pianificazione attuativa, con obbligo di presentare una relazione di confronto puntuale tra contesto e progetto.
  5. Coordinare le norme sulla competenza della Commissione per il Paesaggio con il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
  6. Disciplinare in modo puntuale l’iter amministrativo e procedimentale per:
    a)    l’inserimento di diritti edificatori in aree di proprietà comunale
    b) gli interventi attuati in applicazione della disciplina delle Piazze e dei Nodi di Interscambio in ambiti di Rigenerazione, in ogni caso da assoggettare a pianificazione attuativa.
  7. Limitare la possibilità di cambio di destinazione d’uso per le autorimesse a rotazione.
  8. Adeguare la disciplina dell’ERS (Edilizia Residenziale Sociale): definizione chiara delle tipologie di housing sociale ricomprese e ammissibilità “sopra indice” solo se conforme alle norme morfologiche.
  9. Aggiornare la disciplina delle attività commerciali alle disposizioni e normative sopravvenute.
  10. Escludere la demolizione dei manufatti classificati come “Tipologia Rurale”.
  11. Aggiornare le regole per le zone edificate e le zone di riorganizzazione funzionale negli ambiti disciplinati dall’Ente Parco Nord Milano.
  12. Aggiornare le norme transitorie e finali.
  13. Adeguare la disciplina sulla dotazione di servizi: da un lato, ricondurre gli interventi, in tutti i tessuti che comprendono servizi privati convenzionati e superfici accessorie (esclusi i servizi pubblici), alla conformità morfologica; dall’altro, definire le modalità di aggiornamento del Piano dei Servizi in caso di dismissioni, rilocalizzazioni, rifunzionalizzazioni e integrazioni di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, su immobili sia pubblici sia privati. 

Dall'avvio di questa procedura di variante discendono tematiche e criticità importanti

Anzitutto, l'applicazione di un "regime di salvaguardia" anticipato alla pubblicazione della stessa Delibera 1395/2025 e articolato su due livelli, tale per cui:

  • per interventi su edifici con consistenza edilizia superiore a 3 mc/mq o altezza oltre 25 metri (ai sensi dell’art. 41‑quinquies della legge 1150/1942) che si discostano dalle norme morfologiche, sarà possibile procedere solo tramite pianificazione attuativa, presentando una relazione che motivi in modo puntuale, sotto i profili architettonico, tipologico e morfologico, le ragioni dello scostamento;
  • negli altri casi, la deroga sarà valutabile solo se è rispettata l’altezza massima degli edifici esistenti, da comprovare con una relazione che analizzi gli impatti tipomorfologici e architettonici dell’intervento; qualora tali impatti risultassero peggiorativi, gli uffici competenti potranno negare il titolo edilizio anche senza previo parere della Commissione per il Paesaggio.

Commento Osborne Clarke

Resta da chiarire la decorrenza della nuova disciplina: la prevista modifica delle norme transitorie (si veda il punto 12) lascia ipotizzare un intervento sull’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, così come modificato nel 2020, che posticipava l’applicazione delle novità normative ai titoli edilizi presentati dopo l’entrata in vigore, con l'eccezione di quelli relativi alle convenzioni urbanistiche già stipulate e agli strumenti attuativi adottati o approvati, ai convenzionamenti planivolumetrici, nonché alle varianti anche essenziali ai titoli edilizi già validi ed efficaci.

Dal 6 novembre decorrono 30 giorni per presentare osservazioni e suggerimenti sui contenuti della variante come sopra delineati.

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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