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Le Nuove Linee di Indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico – edilizia

Published on 9th May 2025

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 7 maggio 2025, il Comune di Milano torna a riscrivere le modalità attuative degli interventi edilizi
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Il Comune di Milano - per la seconda volta  in poco più di un anno - riscrive le modalità attuative degli interventi edilizi, senza passare attraverso una modifica delle norme tecniche del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e del Regolamento Edilizio.

A giustificazione di questa importante decisione, l'acquisizione delle consulenze specialistiche richieste e ottenute nel corso del 2024, ossia:

  • un parere legale in materia urbanistica ed edilizia;
  • l'analisi e la verifica degli aspetti tecnico urbanistici, legati alla presenza delle urbanizzazioni e dei servizi;
  • l'analisi e la verifica degli aspetti economico – finanziaria, ossia dei valori unitari per la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

Così, a fronte dei risultati di questi approfondimenti e dell'imminenza delle udienze dei primi processi penali connessi alle inchieste avviate dalla Procura della Repubblica, il Comune individua nuove regole attuative che – in pillole – si possono così sintetizzare:

  • in caso di interventi con consistenza edilizia superiore a 3 mc/mq o a 25 metri di altezza in deroga alla norma morfologica di P.G.T. deve procedersi mediante piano attuativo; la regola prevista dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi in merito al reperimento in loco (con cessioni/asservimenti) del 50% delle dotazioni territoriali trova applicazione solo nel caso di aree di più di 20.000 mq di superficie;
  • in caso di interventi, anche con consistenza edilizia superiore a 3 mc/mq o a 25 metri di altezza, ma (i) conformi alla norma morfologica di P.G.T. e (ii) compresi nei Nuclei di Antica Formazione (N.A.F.) o nei Tessuti Compatti a Cortina del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) può procedersi mediante permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis, D.P.R. n. 380/2001 e art. 14, comma 1-bis, L.R. n. 12/2005;
  • in tutti gli altri casi, può procedersi con titolo diretto (ossia con permesso di costruire/S.C.I.A. semplice).

Inoltre, in ogni caso in cui si debba intervenire con un cambio di destinazione d'uso, il Comune richiede una specifica valutazione in merito alla congruità della modalità di reperimento delle dotazioni territoriali, confermando che la monetizzazione è modalità residuale, da applicare solo in caso di impossibilità della cessione e/o dell'asservimento. Chiaramente, in caso di cessione e/o asservimento la modalità attuativa diventa quella del permesso di convenzionato, ovvero del piano attuativo nell'ipotesi di cui al primo punto che precede.

Infine, sotto il profilo operativo – nel tentativo di accorciare i tempi delle istruttorie – , si prevede il ricorso massivo alle Conferenze di Servizio sincrone, da intendersi prodromiche e propedeutiche alla chiusura della istruttoria e alla successiva approvazione da parte della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale. Inoltre, si ridimensiona la competenza del nuovo Gruppo di Lavoro, da costituire appositamente, che non sarà necessario in ogni procedimento edilizio e in ogni ipotesi di cambio di destinazione d'uso, ma soltanto nelle fattispecie aventi caratteristiche analoghe a quelle dei casi interessati dalle inchieste della Procura.

Il fine della Delibera di Giunta appare chiaramente quello di allentare il rigore delle regole attuative definite lo scorso febbraio dalla Delib. G.C. n. 199/2024, da cui era derivato un massivo (ma sostanzialmente inattuato e inattuabile) ricorso allo strumento del piano urbanistico attuativo, prevendendosi espressamente le fattispecie in cui è possibile ricorrere  al permesso di costruire convenzionato. In ogni caso, anche se più permissiva di quanto in precedenza ammesso dalla citata Delib. G.C. n. 199/2024, la nuova Delib. G.C. n. 552/2025 ha comunque l'effetto di restringere la portata applicativa della modalità di attuazione diretta (permesso di costruire e/o S.C.I.A.) definendo anche un importante coordinamento tra la normativa statale di cui all'art. 41-quinquies, L. n. 1150/1942 e la normativa di P.G.T. di cui all'art. 11 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano delle Regole.

Non rimane che auspicare un pronto e sollecito intervento di recepimento e di attuazione da parte degli Uffici del SUE, nel tentativo di porre rimedio alla situazione di blocco degli uffici che permane oramai da un anno e che parrebbe destinata ad aggravarsi viste le recenti dimissioni dei membri della Commissione del Paesaggio.

Purtroppo, l'Amministrazione ha perso l'occasione di confermare la conformità delle prassi e delle precedenti procedure alla normativa nazionale, regionale e di P.G.T., conferma che però appare implicita stante la necessità di dover introdurre nuove regole e modalità attuative – prima non previste e non applicabili – mediante un'apposita delibera della Giunta Comunale, quale è quella di specie.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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