Retail and consumer

Recepimento in Italia della Direttiva "Omnibus" - il Decreto Legislativo 26/2023 in pillole

Published on 20th Mar 2023

Retail transaction, customer paying on payment card reader
  • Ampliati gli obblighi informativi nei contratti a distanza tra il professionista e il consumatore.
  • Estesa l'applicazione di determinate norme del Codice del Consumo a contratti che prevedono come corrispettivo la fornitura al professionista di dati personali.
  • Nuove norme in materia di annunci di riduzione di prezzo: obbligo di indicare il prezzo precedente come il prezzo più basso praticato nei trenta giorni antecedenti allo sconto.
  • Esteso a trenta giorni il periodo di recesso per contratti conclusi in occasione di visite a casa non richieste o escursioni.
  • Aggiunte nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette (in materia di dual quality, risultati di ricerca, secondary ticketing e recensioni).
  • Aggiunti nuovi parametri per la valutazione di omissioni ingannevoli nei confronti dei consumatori.
  • Aumentato a Euro 10 milioni il massimo edittale delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette.
  • Inserita una nuova sanzione nel caso di violazioni di rilevanza c.d. unionale, il cui massimo edittale è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati Membri dell'UE interessati dalla violazione.
  • Queste sanzioni si applicheranno anche per le clausole vessatorie, cioè nel caso in cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) accerti la vessatorietà di una e/o più clausole nel contratto concluso tra professionista e consumatore (ferma restando la "nullità di protezione").
  • In vigore dal 2 aprile 2023, eccetto per le norme sulle riduzioni di prezzo che si applicheranno dall'1 luglio 2023.

Le principali novità

In data 18 marzo 2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26/2023 di recepimento della Direttiva 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, c.d. Direttiva Omnibus. Le nuove norme si applicano a far data dal 2 aprile 2023. Unica eccezione è la disposizione che fissa i criteri per l'individuazione del c.d. "prezzo precedente" per gli annunci di riduzione di prezzo: questa troverà applicazione a far data dal prossimo 1 luglio 2023.

Con questo Decreto Legislativo vengono apportate modifiche ad alcune disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005). Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

Nuovi obblighi informativi

Viene ampliato il set informativo da fornire ai consumatori prima della conclusione di contratti, soprattutto per ciò che concerne i contratti a distanza ed i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Si segnala, in particolare, l'obbligo di fornire ai consumatori il numero di telefono del professionista, che prima andava fornito solo "ove disponibile".
Il professionista è tenuto, inoltre, a specificare se il prezzo sia stato "personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato".

Per quel che concerne i beni con elementi digitali, i servizi digitali ed i contenuti digitali, oltre ad un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, il professionista è tenuto a fornire le informazioni circa la funzionalità (ivi incluse le misure di protezione tecnica applicabili), la compatibilità e l'interoperabilità.

Da ultimo, viene aggiunto un intero articolo (art. 49-bis) che prescrive una serie di obblighi di informazione supplementari per i c.d. marketplace:

  • informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione (c.d. ranking) delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e sull’importanza di tali parametri rispetto ad altri;
  • informazioni sulla qualifica della controparte contrattuale, cioè se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali attraverso il marketplace è un professionista o un altro consumatore. La norma prevede espressamente che tale informazione si debba basare sulla dichiarazione fatta dal terzo al titolare del marketplace e, pertanto, sembrerebbero esclusi degli obblighi di verifica da parte del titolare del marketplace. Tuttavia, questa disposizione andrà coordinata con l'art. 30 (2) del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE, c.d. Digital Services Act (applicabile, salvo specifiche eccezioni, a partire dal 17 febbraio 2024). Tale norma prevede che il fornitore di piattaforme online (marketplace in questo caso) compia il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni fornite dal terzo professionista (il Digital Services Act nella versione italiana parla di "operatore commerciale"  ma la sostanza è la stessa) siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato Membro o dall'Unione Europea o chiedendo al professionista di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Se il terzo non è un professionista, occorre informare il consumatore del fatto che non si applicano i diritti dei consumatori al contratto concluso tra il consumatore e il terzo;
  • informazioni sulla ripartizione degli obblighi verso i consumatori. Nel caso in cui, oltre al terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali, anche il titolare del marketplace assuma degli obblighi in relazione al contratto concluso dal consumatore, occorre che quest'ultimo sia informato sul modo in cui detti obblighi vengono ripartiti tra il terzo ed il titolare del marketplace, senza che ciò possa pregiudicare le responsabilità delle parti coinvolte.

Dati personali come corrispettivo

La novella legislativa prevede che determinate norme del Codice del Consumo sugli obblighi di informazione, sul diritto di recesso, sugli obblighi di consegna, sui mezzi di pagamento, sulle tariffe per comunicare con il professionista, sui pagamenti supplementari e sulla tutela amministrativa e giurisdizionale del consumatore si applichino anche in relazione ai contratti in cui il professionista fornisce al consumatore un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, a meno che i dati personali forniti dal consumatore siano trattati ai soli fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale e per nessun altro scopo.

Questa novità si colloca nel solco della moderna tematica dell'utilizzo dei dati personali come corrispettivo, già oggetto di precedenti interventi legislativi (ed anche da parte dell'AGCM). Infatti, già a far data dal 1 gennaio 2022, trovano applicazione le norme in materia di dati personali come corrispettivo, in particolare per quel che concerne la conformità dei contenuti digitali e servizi digitali al contratto tra consumatore e professionista, a seguito del recepimento nel Codice del Consumo della Direttiva 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Annunci di riduzione di prezzo

Una menzione particolare meritano le disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo, alle quali è dedicato un intero articolo (il nuovo art. 17-bis). Queste saranno applicabili a partire dall' 1 luglio 2023. 

In ogni annuncio di riduzione di prezzo, il professionista è tenuto ad indicare il prezzo precedente ed il prezzo attuale del prodotto. 

Quale regola generale, per "prezzo precedente" si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti alla riduzione del prezzo.
Esempio: se il professionista aumenta il prezzo di un bene da Euro 20 a Euro 25 trenta giorni prima di applicare uno sconto su detto bene, il prezzo precedente è Euro 20 . 

Laddove, in occasione di una singola campagna di vendita, la riduzione di prezzo venga progressivamente incrementata, il prezzo precedente cui fare riferimento è il medesimo individuato in occasione della prima riduzione di prezzo (cioè, non cambia).
Esempio: Un bene precedentemente venduto a Euro 20 viene scontato a Euro 10 per venti giorni, poi a Euro 8 per i successivi venti giorni e poi a Euro 5 per ulteriori venti giorni. L'indicazione del prezzo precedente "Euro 20 " non cambia in occasione degli sconti applicati progressivamente senza soluzione di continuità.

La regola dei "30 giorni" non si applica agli annunci di riduzione di prezzo relativi a:

  • i prodotti agricoli e alimentari deperibili;
  • i prodotti che sono stati immessi sul mercato da un periodo inferiore di tempo: in tal caso, però, occorre indicare, oltre al prezzo individuato come "precedente", il lasso temporale in cui lo stesso è stato effettivamente applicato.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova norma le vendite sottocosto.

L'art. 17-bis si applica, invece, ai fini dell'individuazione del prezzo "normale di vendita" cui sono parametrati gli sconti relativi alle vendite straordinarie (cioè alle vendite di liquidazione e alle vendite di fine stagione, oltre che alle vendite promozionali).

In ogni caso, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve recare, altresì, l'indicazione della percentuale di sconto applicata. Tale obbligo non è previsto nella Direttiva Omnibus ma deriva dall'art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998.

La violazione delle norme sugli annunci di riduzione di prezzo è punibile con una sanzione amministrativa da Euro 516 ad Euro 3.098. In ogni caso, la presentazione di informazioni sulle riduzioni di prezzo in maniera ingannevole (ad esempio, indicare un prezzo precedente più alto di quello effettivamente applicato prima di una campagna promozionale) costituisce una pratica commerciale scorretta, punibile con una sanzione amministrativa fino ad Euro 10 milioni (si veda il paragrafo "Sanzioni").

Diritto di recesso per contratti conclusi in occasione di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore o escursioni

Il consueto periodo di recesso di quattordici giorni è prolungato a trenta giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. In questi casi, inoltre, non risultano applicabili talune eccezioni al diritto di recesso di cui all'art. 59 del Codice del Consumo (ad esempio, il consumatore potrà recedere dal contratto anche nel caso in cui abbia acquistato ed aperto beni sigillati che normalmente non si presterebbero alla restituzione per motivi igienici).

La predetta estensione del periodo di recesso a trenta giorni non si applica, però, ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari richieste dal consumatore (a meno che non siano organizzate dal consumatore stesso in forma collettiva, cioè anche per altri consumatori).

Pratiche commerciali scorrette

Sono previste nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette. In particolare, con la nuova disciplina, integrano delle fattispecie di pratiche commerciali ingannevoli:

  • le attività di marketing volte a promuovere un bene in uno Stato Membro dell'UE come identico a un bene commercializzato in altri Stati Membri, mentre tale bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse (salvi i casi in cui ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi), c.d. "dual quality";
  • la visualizzazione di risultati in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato che il risultato ha natura pubblicitaria, essendo stato influenzato/dipeso da un pagamento effettuato dagli inserzionisti per beneficiare di una classificazione migliore rispetto a quella che sarebbe apparsa altrimenti;
  • la rivendita ai consumatori di biglietti per eventi, se il professionista li ha comprati utilizzando strumenti automatizzati volti a eludere eventuali limiti quantitativi all'acquisto; 
  • l'indicazione che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori (in pratica si afferma un obbligo di trasparenza verso i consumatori, i quali devono essere informati riguardo al fatto che il professionista effettui o meno verifiche sulle recensioni ed, in caso affermativo, in che modo);
  • l'invio – anche incaricando un’altra persona giuridica o fisica – di recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.
  • Inoltre, vengono introdotti dei nuovi parametri per la valutazione delle pratiche commerciali scorrette che sono realizzate mediante omissioni ingannevoli.

Sanzioni

Il massimo edittale delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in caso di pratiche commerciali scorrette viene aumentato da Euro 5 milioni a Euro 10 milioni. Inoltre, viene introdotto uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni di rilevanza c.d. unionale, per le quali l’importo massimo della sanzione irrogata dall’Autorità è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati Membri dell’UE interessati (se le informazioni sul fatturato annuo non sono disponibili, l’importo massimo della sanzione irrogata dall’Autorità è pari a Euro 2 milioni).

Le stesse sanzioni si applicano anche alle clausole vessatorie. Di conseguenza, nel caso in cui l'AGCM dichiarasse la vessatorietà di una o più clausole applicate nei contratti tra i consumatori ed un professionista, quest'ultimo, oltre a dover modificare dette clausole (comunque, nulle), dovrebbe pagare una sanzione fino a Euro 10 milioni ovvero, in caso di violazioni di rilevanza unionale, fino al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati Membri dell'UE interessati.

Vengono introdotti criteri più certi per l'applicazione delle suesposte sanzioni da parte dell'AGCM, in particolare:

  • la natura, gravità, entità e durata della violazione;
  • le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  • eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  • le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati Membri dell'UE, nei casi di rilevanza unionale, ove questi dati siano disponibili;
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso (non vi sono indicazioni di quali possano essere dei fattori aggravanti o attenuanti, per cui si ritiene che l'AGCM possa di volta in volta prendere in considerazione nuovi fattori, a seconda del caso concreto).

Infine, viene innalzato a Euro 10 milioni il massimo edittale della sanzione amministrativa in caso di inottemperanza ai provvedimenti dell'AGCM ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti della stessa.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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