Il TAR ha accolto il ricorso presentato da una società agricola assistita da Osborne Clarke - contro il GSE, avverso i provvedimenti di decadenza e restituzione degli incentivi riconosciuti ad un impianto fotovoltaico della ricorrente.

La sentenza, nell'accogliere le censure formulate nel ricorso, ha fornito ulteriori ed interessanti chiarimenti in ordine all'applicazione  dell’art. 42, comma 3 seconda parte del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (come modificato dall’art. 1, comma 960, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto, in caso di violazioni, il meccanismo della decurtazione dell'incentivo in luogo della sua totale revoca.

A tale riguardo, il Giudice Amministrativo, da un lato, ha chiarito che l'applicazione di tale decurtazione ha senso proprio con riferimento alle sanzioni “rilevanti”, ossia a quelle sanzioni che prima della novella legislativa davano automaticamente luogo a decadenza sulla base del D.M. 31 gennaio 2014. Dall'altro, il TAR ha ribadito l'obbligo per il GSE di valutare, in prima battuta, la possibile applicazione della decurtazione al caso in esame, nella misura percentuale ratione temporis vigente, non ostando a ciò la mancata adozione del decreto.

Sulla base di tali principi, il TAR ha dunque annullato integralmente i provvedimenti gravati, poiché negli stessi il Gestore ha completamente omesso qualsivoglia valutazione in merito all’applicabilità del meccanismo di decurtazione previsto dal citato dell’art. 42, comma 3 seconda parte del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Osborne Clarke ha agito con un team guidato da Carlo Gioffrè, Head of Decarbonisation di Osborne Clarke in Italia.

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