Nuovi criteri applicativi in merito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 28/2023
Published on 6th November 2025
Con la determinazione dirigenziale – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE n. 9501 del 24 ottobre 2025, il Comune di Milano ha indicato a quali condizioni si possono scontare gli oneri di urbanizzazione riferiti agli interventi di demolizione e ricostruzione
La Delibera del Consiglio Comunale n. 28/2023 "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dello smaltimento rifiuti, dovuti per i titoli abilitativi di interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ricostruzione edilizia" recepisce, tra le altre cose, due leve premiali previste dalla normativa sovraordinata:
- l'art. 44, comma 8, L.R. n. 12/2005 per il governo della Regione Lombardia, come modificato dalla L.R. 18/2019 (recante misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale), secondo cui "per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni";
- dell'art. 17, comma 4 – bis, D.P.R. n. 380/2001 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), per cui "al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso".
La delibera - peraltro non strettamente necessaria, poiché le due norme operano senza bisogno di recepimento formale - si limita a rinviare alla norma regionale e statale, ammettendo di fatto l’applicazione congiunta degli sconti a tutte le demolizioni e ricostruzioni, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell’intervento (nuova costruzione o ristrutturazione).
Il risultato?
Una riduzione complessiva del 68% sugli oneri da “nuova costruzione” (60% ex art. 44, comma 8, L.R. n.12/2005 + 20% applicato al residuo, pari a un ulteriore 8%, ex D.P.R. 17, comma 4 -bis, D.P.R. n. 380/2001).
Il cambio di passo arriva con una Determinazione dirigenziale che restringe il perimetro applicativo delle premialità ammesse invece dalla Delibera di Consiglio Comunale e dalla normativa sovraordinata:
- niente sconto del 68% se la demolizione non è seguita da ricostruzione e si registra discontinuità tra i titoli: il discrimine è un intervallo superiore a 1 anno tra fine lavori di demolizione e presentazione del titolo per la ricostruzione;
- sconto del 68% solo sulla S.L. esistente se l’intervento è qualificato come nuova costruzione e la S.L. in progetto include diritti perequati (esclusa, quindi, la parte premiale dalla riduzione).
Le nuove regole si applicano d’ufficio alle SCIA condizionate per le quali le condizioni di efficacia non siano ancora state sciolte, incidendo immediatamente su pianificazioni e business plan dei progetti in pipeline.