Retail and consumer

General Product Safety Regulation | Maggiori responsabilità per gli operatori economici

Published on 20th Oct 2021

L’Unione Europea ha pubblicato la bozza del “Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti", General Product Safety Regulation (GPSR).

Un testo che - condiviso dopo anni di lavori preparatori - intende rappresentare il riferimento normativo unico in applicazione in tutti gli Stati membri, e rispondere alla crescente esigenza di omogeneità delle regole.

GPSR: scopo e ambito

Lo scopo del GPSR è quello di rafforzare la tutela dei consumatori nell’era della digitalizzazione. 
Il regolamento fornisce una nuova definizione di prodotto che include l’interconnessione, aspetto questo estraneo alla Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza generale dei prodotti (recepita in Italia con d.lgs. 172/04) entrata in vigore 20 anni fa. Per la prima volta le nuove tecnologie vengono considerate quali potenziali fattori di rischio per la salute e la sicurezza.

Il GPSR si applicherà a tutti i prodotti non alimentari e non regolamentati da altra normativa europea, come i dispositivi medici e i medicinali, definendo il prodotto come

any item, interconnected or not to other items, supplied or made available, whether for consideration or not, in the course of a commercial activity including in the context of providing a service – which is intended for consumers or can, under reasonably foreseeable conditions, be used by consumers even if not intended for them”.

GPSR: principali novità

Il regolamento si prefigge di raggiungere gli obiettivi di cui sopra mediante:

A: Incremento degli obblighi a carico delle imprese che operano nelle filiere di approvvigionamento e fornitura dei prodotti.

Intervento che comporta ulteriori responsabilità per i diversi operatori economici. Tra questi: nuovi requisiti di informazione sulla tracciabilità e un requisito generale per la documentazione tecnica da produrre per ogni prodotto, non solo, pertanto, per i prodotti a marchio CE.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovranno adottare opportune e adeguate misure per garantire che tutti i prodotti da loro immessi in circolazione siano sicuri e conformi al GPSR. 

Lungo l’intera catena di approvvigionamento gli operatori economici:

  • avranno la responsabilità di garantire la sicurezza del prodotto, dal controllo che il produttore/importatore disponga di tutti i documenti necessari (“due diligence”), all'assicurazione della tracciabilità del prodotto e all'adozione di misure correttive (ad es. richiami) se necessario.
  • dovranno prevedere l'introduzione della c.d. "persona responsabile" – finora presente solo nei settori altamente regolamentati come quello dei cosmetici -, che sarà responsabile di qualsiasi questione legale o di conformità per i prodotti immessi sul mercato dell'UE. 

B: Incremento delle responsabilità dei marketplace online che intermediano la vendita di prodotti tra operatori economici e consumatori, assumendo un ruolo attivo nel contrasto alla vendita online di prodotti pericolosi. 

I marketplace dovranno stabilire un unico punto di contatto consentendo una comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato in relazione alle questioni relative alla sicurezza dei prodotti.

Le autorità di vigilanza del mercato avranno, infatti, il potere di ordinare ai gestori delle piattaforme e-marketplace di rimuovere specifici contenuti illegali che fanno riferimento a un prodotto pericoloso dal proprio mercato online, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avviso agli utenti finali. I marketplace avranno, pertanto, l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per facilitare qualsiasi azione intrapresa in relazione ai prodotti pericolosi venduti attraverso i loro servizi, compresa la cooperazione nei casi di richiami di prodotti.  

Vengono, infine, proposte disposizioni specifiche per migliorare il contesto nei casi di richiami di prodotti, ad esempio per quanto riguarda le segnalazioni obbligatorie di incidenti, il contenuto degli avvisi di richiamo del prodotto ed i rimedi offerti.

Casi di violazione

Il GPSR prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie comminate in caso di mancato rispetto della disciplina, prevedendo, infatti, che gli Stati membri possano applicare una sanzione massima non inferiore al 4% del fatturato annuo realizzato dall'operatore economico o, ove applicabile, dal marketplace online, nello Stato/negli Stati in cui si è verificata la violazione. 

Le sanzioni  saranno così in linea con quelle previste per le violazioni del GDPR e della direttiva "Omnibus" volta alla tutela dei consumatori, rappresentando quindi un deterrente significativo.

Conclusioni

Il GPSR introduce una nuova fase nella disciplina sulla sicurezza dei prodotti. 
Amplia la definizione di prodotto oggetto della disciplina e introduce le nuove tecnologie, prendendo atto della importante evoluzione digitale e di come il retail non rappresenti più soltanto il negozio fisico o la vendita a distanza ma un’esperienza globale che include anche i canali online.
 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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