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Obblighi in materia di accessibilità a siti web, app e altri strumenti informatici. Di cosa si tratta?

Published on 21st Oct 2022

La legge 9 gennaio 2004, n. 4 e successive modificazioni ("Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici", c.d. Legge Stanca, la "Legge") prevede obblighi in materia di accessibilità agli strumenti informatici, inclusi i siti web e le app, applicabili alle pubbliche amministrazioni e a taluni operatori privati. Nel tempo, la Legge ha subito diverse modificazioni, anche in forza degli interventi del legislatore europeo, in particolare, in forza della Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, che è intervenuta ad armonizzare il quadro giuridico in materia di accessibilità a livello europeo (la "Direttiva").

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I siti web e le applicazioni mobili si considerano "accessibili" se sono "percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi" (art. 3-bis, comma 1 della Legge).

I servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web, le applicazioni mobili, gli hardware, i software ed i documenti non web, si considerano "accessibili" se presentano i seguenti requisiti:

  • accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;
  • fruibilità delle informazioni offerte, dove per fruibilità si intende 1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro; 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali; 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso; 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente (art. 3-bis, comma 2 della Legge).

La Legge prevede una serie di eccezioni all'applicazione della disciplina in materia di accessibilità: laddove il rispetto dei requisiti di accessibilità comporti un onere sproporzionato ovvero i siti siano pensati meramente per gruppi ristretti di utenti, per reti intranet ed extranet oppure nel caso in cui si tratti di soggetti erogatori privati che non superino la soglia di fatturato prevista dalla Legge (vedi sezione "A chi si applicano i nuovi obblighi?"). 

Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori o, comunque, un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere lo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire un onere sproporzionato le tempistiche necessarie allo sviluppo dei siti web ed applicazioni mobili (art. 3-ter della Legge).

I requisiti tecnici di dettaglio in materia di accessibilità sono individuati attraverso apposite linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai sensi dell'art. 11 della Legge (le "Linee Guida").

Dette Linee Guida stabiliscono, altresì, il modello standard di dichiarazione di accessibilità (vedi sezione "A chi si applicano i nuovi obblighi?", le circostanze in presenza delle quali si determinerebbe un onere sproporzionato in capo ai soggetti erogatori, le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché per la relativa valutazione di conformità ed il monitoraggio.

A chi si applicano i nuovi obblighi?

Gli obblighi ivi contenuti, inizialmente pensati esclusivamente per le pubbliche amministrazioni, sono ora estesi, come lo stesso legislatore europeo suggeriva nel considerando 34 della Direttiva, anche agli operatori privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Né la Legge né le Linee Guida specificano come debba intendersi questo requisito di fatturato. Il requisito appare poco chiaro, in particolar modo, per i soggetti erogatori che offrono beni e servizi in più giurisdizioni, in relazione ai quali è dubbio se il fatturato debba intendersi riferito alle vendite/transazioni effettuate nel territorio italiano ovvero destinate al pubblico italiano, oppure a tutte le vendite/transazioni a livello internazionale.

Quando si applicano i nuovi obblighi?

Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della Legge, gli operatori privati cui si applica la Legge devono adeguare i propri siti web e app alle disposizioni in materia di accessibilità entro il 5 novembre 2022. La norma non include i servizi realizzati tramite tali strumenti informatici tuttavia appare ragionevole estendere la riferibilità del termine del 5 novembre prossimo anche a tale ambito che, altrimenti, rimarrebbe privo di una data di applicazione.

Come adeguarsi ai nuovi obblighi?
  • Adeguamento dei servizi realizzati tramite sistemi informatici

I soggetti erogatori sono tenuti a rendere accessibili i propri servizi realizzati tramite strumenti informatici, ivi inclusi i siti web ed app, conformemente alle Linee Guida, salvo il caso in cui si applichi una delle eccezioni (vedi sezione "Di cosa si tratta?").

A seconda che si tratti di siti web, app, software, hardware e strumenti non informatici, vi sono diversi requisiti tecnici a cui le Linee Guida fanno riferimento, dettagliati, in ogni caso, all'interno della norma UNI CEI EN 301549. Quest'ultima è stata ufficialmente riconosciuta a livello europeo come "norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili" con la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione Europea, come successivamente modificata, da ultimo dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2048. Attualmente, la versione vigente della norma UNI CEI EN 301549 cui occorre fare riferimento è la n. 3.2.1 (2021-03).

Per quel che strettamente concerne i siti web, le Linee Guida  fanno riferimento ai requisiti di accessibilità dei siti web contenuti in un altro documento, ossia nelle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, livello AA redatte dal World Wide Web Consortium (W3C). La conformità alle WCAG 2.1, livello AA "è equivalente alla conformità con tutti i punti da 9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità di cui al punto 9.6 della norma UNI CEI EN 301549" (cfr. par. 2.2 delle Linee Guida).

  • Dichiarazione di accessibilità (Solo per i siti web e le app)

I soggetti erogatori sono, altresì, tenuti a completare una dichiarazione di accessibilità dei propri siti web ed app, sulla base del modello standard predisposto da AgID.

La dichiarazione viene redatta e pubblicata utilizzando esclusivamente l’applicazione online https://form.agid.gov.it.

Tale dichiarazione va completata per ciascuno dei siti web e app volti all'erogazione di servizi digitali al pubblico ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore. I soggetti erogatori sono tenuti ad aggiornare le dichiarazioni periodicamente (art. 3-quater della Legge).

La dichiarazione di accessibilità contiene:

  • una serie di informazioni generali sul sito web e l'app;
  • le informazioni sullo stato di conformità del sito web e dell'app;
  • le indicazioni sulle parti non accessibili e le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità;
  • la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare al soggetto erogatore eventuali difetti del sito web e dell'app;
  • il link alla procedura (sul sito AgID) per fare ricorso al difensore civico digitale in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni.

I soggetti erogatori, inoltre, "non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida.

Parimenti, occorre adeguare anche i contratti vigenti che non prevedono il rispetto dei requisiti di accessibilità, in caso di rinnovo, modifica o novazione degli stessi (art. 4, comma 2 della Legge).

Perché?

La norma mira a garantire che le persone con disabilità di vario genere abbiano pari accesso ai servizi forniti attraverso gli strumenti informatici e telematici.

L'"accessibilità" è uno dei tre pilastri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità adottata il 13 dicembre 2006, della quale sono parti tanto l'Italia quanto l'Unione Europea. Gli altri due pilastri sono:

  • l'"accomodamento ragionevole", ossia le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo principio è stato in parte recepito nella Direttiva (art. 5) e nella Legge (art. 3-ter), ove si prevedono delle esenzioni all'applicazione dei requisiti di accessibilità, fondate sul principio di ragionevolezza e, nello specifico, ove impongano un onere sproporzionato (vedi sezione "Di cosa si tratta?");
  • la "progettazione universale", cioè la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

Il principio della progettazione universale troverà attuazione con l'applicazione, a far data dal 28 giugno 2025, della nuova normativa europea in materia di accessibilità, ossia la Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, già recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Sanzioni

Spetta ad AgID accertare e sanzionare l'inosservanza delle disposizioni della Legge e delle Linee Guida. AgID conduce un'istruttoria e, se a seguito della stessa ravvisa violazioni, fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni da parte del soggetto erogatore. In caso di inottemperanza alla diffida di AgID, quest'ultima applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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