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Direttiva Copyright: maggiori tutele per autori e artisti. Dalla remunerazione adeguata e proporzionata all'obbligo di trasparenza

Published on 7th Jun 2022

  • Con il Decreto Legislativo n. 177/2021 è stata attuata in Italia la Direttiva Copyright sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

  • Lo schema di decreto ha subito, nel corso dei lavori preparatori, non poche modifiche anche poco prima dell'approvazione del testo definitivo e ciò proprio in ragione dell'ampio dibattito e interesse che ha suscitato l'implementazione in Italia della Direttiva Copyright
  • Sono state introdotte importanti novità tra le quali, in particolare, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata a favore di autori e artisti interpreti esecutori
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I principi di cui agli articoli 18-23 della Direttiva Copyright 
  • Remunerazione adeguata e proporzionata
  • Obbligo di trasparenza 
  • Meccanismo di adeguamento contrattuale 
  • Procedura alternativa di risoluzione delle controversie 
  • Diritto di revoca 


Con la direttiva (UE) 790/2019 ("Direttiva Copyright"), il legislatore europeo ha voluto dare atto alle trasformazioni che i rapidi sviluppi tecnologici hanno apportato al modo in cui le opere vengono create, distribuite e sfruttate e ai nuovi modelli di business che si stanno affermando nel contesto digitale.

La Direttiva Copyright ha stabilito all'articolo 18 l'obbligo, per gli Stati membri, di assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) ("AIE") che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

Il legislatore europeo ha riservato agli Stati membri la scelta degli strumenti per l'attuazione di suddetto principio, nel rispetto della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi e ciò considerando i parametri stabiliti dalla stessa Direttiva: 

  • il valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti;
  • il contributo dell'autore o dell'artista all'opera;
  • le pratiche di mercato;
  • lo sfruttamento effettivo dell'opera.

La Direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare il principio dell'adeguato compenso anche attraverso meccanismi già esistenti (se in linea con il diritto dell'Unione applicabile), con la precisazione, tuttavia, che un pagamento forfettario possa costituire una remunerazione proporzionata ma che lo stesso non debba rappresentare la norma. 

L'articolo 19 introduce un obbligo di trasparenza in capo ai licenziatari sui proventi generati dallo sfruttamento delle opere e prevede il diritto di autori e AIE di ricevere, almeno una volta all'anno, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Nell'introdurre il suddetto obbligo la Direttiva Copyright tiene conto della specificità dei vari settori e prevede che, nei casi in cui l'adempimento all’obbligo di trasparenza diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell’opera o esecuzione, questo sia limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.

L'articolo 20 della Direttiva Copyright consente un meccanismo di adeguamento contrattuale in virtù del quale gli autori e AIE hanno il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto, o dal suo avente causa, per lo sfruttamento dei diritti, laddove la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Per le controversie relative all'obbligo di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale sopra descritto, la Direttiva Copyright ha previsto la possibilità di esperire, su base volontaria, una procedura alternativa di risoluzione delle controversie che può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli AIE su richiesta specifica.

Le ulteriori disposizioni della tutela rafforzata di autori ed AIE attengono infine a due previsioni che danno concreta applicazione al principio di remunerazione adeguata e proporzionata stabilito dal precedente art. 18: il diritto di autori e AIE di revocare, in tutto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancata utilizzazione di tale opera o esecuzione (articolo 22) e la disposizione che prevede l'inapplicabilità in relazione ad autori e AIE di qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto dei principi sopra enunciati, di cui agli articoli 19, 20 e 21 (articolo 23).

Approfondimenti e questioni aperte

Come precedentemente anticipato, l'articolo 20 della Direttiva Copyright ha previsto un meccanismo di adeguamento che permette di riconoscere all'autore/AIE una remunerazione aggiuntiva per eliminare eventuali situazioni di squilibrio date da una sproporzione tra la remunerazione concordata al momento della conclusione del contratto e gli effettivi ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera. 

Alla luce di tale previsione, ci si potrebbe chiedere se la remunerazione aggiuntiva per il sopravvenuto successo dell'opera sia dovuta anche nel caso in cui le parti abbiano già disciplinato nel contratto l'ipotesi di successo straordinario dell'opera prevedendo dei compensi ulteriori per l'autore/AIE.

Non è infatti chiaro se un'eventuale regolamentazione pattizia renda inapplicabile la normativa o se l'autore/AIE possa contestare quanto già pattuito, laddove lo stesso si riveli inadeguato rispetto alle previsioni degli articoli 18 e 20 della Direttiva Copyright.

Una seconda questione riguarda le modalità di quantificazione dei ricavi nei casi in cui gli introiti a valle dei sub-licenziatari non siano direttamente riferibili all'opera oggetto di sfruttamento.

Detta quantificazione, facilmente possibile per i modelli di business nei quali il cliente accede direttamente alla singola opera risulta molto più complessa laddove l'accesso non sia diretto  o laddove l’opera sia accessibile sulla base di un abbonamento per la fruizione di un complesso di opere, circostanza in cui è necessario stabilire i criteri su cui esaminare i ricavi imputabili alle singole opere o materiali protetti.

Si tratta, probabilmente, di questioni che potrebbero essere definite nell’ambito di un procedimento davanti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM") avviato a seguito dell’apertura di un procedimento sanzionatorio o nell’ambito di un procedimento davanti alla stessa AGCOM per la risoluzione di controversie.

Quanto all'obbligo di corrispondere una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella pattuita con il produttore in base al contratto concluso con lo stesso, non è chiaro se  il regime di responsabilità dell’avente causa sia diretto o indiretto: se, cioè, l'avente causa risponda in via autonoma dell’obbligo di pagare la remunerazione aggiuntiva oppure vi risponda in solido con il primo contraente.

Il recepimento in Italia della Direttiva Copyright con il Decreto Legislativo 177/2021
  • La normativa italiana ha previsto espressamente che la remunerazione di autori ed AIE sia commisurata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti e ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento
  • Autori ed AIE hanno diritto a ricevere con cadenza almeno semestrale le informazioni relative allo sfruttamento delle loro opere
  • Se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo, autori ed AIE possono rivendicare una remunerazione ulteriore
  • È previsto l'esercizio di un diritto di revoca da parte di autori e AIE se lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica non avviene nel termine stabilito dal contratto, comunque non  superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore.
  • Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e il meccanismo di adeguamento contrattuale, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta

Il legislatore italiano, nel recepire il principio dell'equa remunerazione, ha espressamente previsto che gli autori e gli AIE possono vantare il proprio diritto alla remunerazione equa, "direttamente o tramite  gli  organismi  di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti,  cui  abbiano  dunque conferito “apposito mandato” (art. 107, comma 2 Legge n. 633 del 22.4.1941, "Legge sul Diritto d'Autore" – "LDA").

Si potrebbe, dunque, dedurre che il legislatore italiano abbia voluto estendere il campo di azione delle Collecting, anche al fine di proteggere l’identità degli autori/AIE. 
Nel determinare la remunerazione adeguata e proporzionata la normativa italiana fa espressamente riferimento al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché al fatto che la stessa sia commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, prevedendo altresì che si debba tener conto:

  • della contrattazione collettiva esistente; 
  • delle particolarità del settore di  riferimento;
  • del diritto  al  compenso  già previsto  da  altre disposizioni di legge (46-bis LDA, art. 84 LDA).

Quanto all'obbligo di trasparenza, il legislatore italiano ha previsto l'art. 110-quater le cui disposizioni si applicano a decorrere proprio dal 7 giugno 2022.
Autori ed AIE hanno diritto a ricevere con cadenza almeno semestrale, informazioni relative a:  

  • identità di tutti i soggetti interessati dalle  cessioni  o licenze, ivi inclusi gli  utilizzatori  secondari   di   opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori; 
  • modalità di sfruttamento delle opere/prestazioni artistiche; 
  • ricavi da tali sfruttamenti, inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
  • con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti visualizzazioni ed abbonati (articolo 110-quater LDA).


Inoltre, sul piano soggettivo, nella misura in cui la prima  controparte  contrattuale degli autori ed AIE non detenga tutte  le informazioni  necessarie con riguardo alle licenze concesse a terzi (ed in tal caso dovrà fornire informazioni sull’identità dei sub-licenziatari), allora  gli  autori  e gli AIE hanno il diritto di  ricevere, anche tramite le Collecting (cui abbiano conferito apposito mandato), le informazioni supplementari direttamente da parte dei sub-licenziatari.

Il legislatore italiano, precisa che "per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore e artista interprete o esecutore". Importante sottolineare che analoga possibilità per tale “controparte contrattuale” non è stata invece contemplata negli articoli 107 e 110-quinquies LDA che regolamentano la remunerazione equa.

La mancata comunicazione delle suddette informazioni costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del  compenso a favore dei titolari dei diritti. Il legislatore italiano ha previsto l'obbligo di fornire adeguate informazioni anche quando il contributo dell'autore o dell'AIE non sia significativo rispetto al complesso dell'opera e sia stata, quindi, riconosciuta una remunerazione forfettaria.

Inoltre, sui suddetti obblighi di comunicazione e informazione vigila l'AGCOM che, in caso di violazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione, con esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta.

La sanzione è, infatti, stata considerata adeguata anche in quanto suscettibile di produrre l’effetto deterrente auspicato con l’adozione della disposizione in esame. 
Con una sanzione di entità minore, l'effetto sarebbe vanificato e il diritto di autori e AIE a un'equa remunerazione potrebbe risultare privo di un'efficace tutela.

L'attuazione italiana del meccanismo di adeguamento contrattuale, di cui all'art. 110-quiquies LDA, si presenta per lo più conforme a quanto previsto dall'articolo 20 della Direttiva.

L'obbligo di trasparenza sopra descritto così come il meccanismo di adeguamento contrattuale rivestono nel diritto italiano particolare importanza in quanto sono state espressamente definite norme di applicazione necessaria. Pertanto, laddove le parti dovessero stabilire una legge regolatrice del rapporto tra autore/AIE e produttore che non contempli una remunerazione adeguata o proporzionata o che escluda i necessari adeguamenti contrattuali, prevarranno le norme sopra esposte di applicazione necessaria a tutela di autori ed AIE.

Quanto invece al diritto di revoca, di cui all'art. 110-septies LDA, l'autore o AIE che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Salvo diversa previsione contrattuale o disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica  deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non  superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del  produttore.  

L’autore o l'AIE può assegnare un termine  congruo  per  lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti e, decorso il termine, può  revocare l’esclusiva del contratto o risolverlo.

Una delle più importanti novità introdotte dal D.Lgs.177/2021 è costituita dal ruolo che ha assunto l'AGCOM nel mutato quadro normativo: i nuovi diritti riconosciuti agli artisti e le nuove responsabilità in capo ai licenziatari sono tutti, in qualche modo, assoggettati agli ampi poteri riconosciuti all'AGCOM. 

L'articolo 110-sexies LDA ha previsto che, per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e il meccanismo di adeguamento contrattuale, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria. Si tratta di un meccanismo volontario di risoluzione alternativa delle controversie. Dovremo comunque attendere il regolamento AGCOM per comprenderne meglio i tratti.

In attesa del regolamento AGCOM

Le novità che la Direttiva Copyright ha apportato alla Legge sul Diritto d'Autore sono senza dubbio rilevanti: rafforzando considerevolmente la posizione degli autori e degli AIE, ha posto le basi per una nuova definizione di compenso, fornendo le misure e gli strumenti necessari affinché la tutela sia effettiva nel corso di tutto il rapporto contrattuale.

Perché il percorso iniziato dalla Direttiva Copyright possa dirsi tuttavia concluso, è necessario attendere il regolamento dell'AGCOM con il quale si definiranno la disciplina della procedura di risoluzione delle controversie e la verifica delle condizioni di procedibilità.

Per maggiori informazioni e chiarimenti non esitare a contattare i nostri professionisti.
 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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