Employment and pensions

Consulente e mandante, ecco perchè ci si lascia

Published on 18th Nov 2019

Il contratto di agenzia a tempo indeterminato, che di solito lega le banche-reti ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, può cessare essenzialmente nei seguenti casi: la volontà di entrambe le parti; il recesso unilaterale di una delle parti; l'inadempimento di una delle parti; le ragioni non imputabili alle parti e indipendenti dalla loro volontà.

Cessazione consensuale
La mandante e il consulente possono decidere di sciogliere il contratto di comune accordo. In tale caso, costituisce una prassi comune sottoscrivere un accordo per regolare e definire in modo “tombale” i rapporti (le parti potranno, a seconda del caso, liberarsi da vincoli e obblighi, formulando reciproche rinunce nell’ambito di un più ampio accordo transattivo). Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dando il preavviso all’altra entro un termine stabilito. La disciplina delle modalità di esercizio del recesso e del relativo termine di preavviso si trova nell’articolo 1750 del codice civile e negli accordi economici collettivi (AEC) eventualmente applicabili al rapporto (occorre, a tal proposito, precisare che gli AEC sono applicabili solo se espressamente richiamati nel contratto di agenzia).

Recesso e preavviso
In particolare, l’articolo 1750 comma 3 del codice civile prevede che “Il termine di preavviso non può essere inferiore a un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”. Il successivo comma 4 prevede che “le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente”.

Inadempimento
Il recesso può essere esercitato da ciascuna delle parti, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di una cosiddetta giusta causa, cioè di un inadempimento dell’altra parte che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Affinché il recesso sia legittimo, occorrono due condizioni: l’inadempimento deve essere colpevole e di non scarsa importanza, nonché tale da ledere in maniera consistente i diritti della parte incolpevole che esercita il recesso mentre i fatti devono essere immediatamente contestati. Secondo la giurisprudenza, costituiscono giusta causa di recesso da parte della mandante, per esempio, la violazione degli obblighi di esclusiva da parte dell’agente, l’inadempimento dell’obbligazione principale di promuovere, il mancato raggiungimento del minimo di affari pattuito. Quanto al recesso da parte dell’agente, è stato ritenuto che l’inadempimento della mandante rispetto all’obbligo di pagare le provvigioni vada commisurato in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale (pertanto, il mero mancato pagamento di provvigioni di importo esiguo rispetto al valore complessivo del contratto non è generalmente sufficiente per una giusta causa di recesso). Il rapporto può cessare anche per una serie di fatti non dipendenti dalla volontà delle parti, per esempio morte o invalidità. In tali casi, l’articolo 1256 del codice civile prevede l’estinzione dell’obbligazione.

 


Prima pubblicazione su Bluerating – Funds&Investments - ottobre 2019

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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