Public Law

Appalti PNRR: cosa succede dal 1° luglio 2023?

Published on 29th May 2023

Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), pubblicato il 31 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale - in vigore dal 1° aprile 2023 -, sarà efficace dal 1° luglio 2023, come indicato all'articolo 229, comma 2. 

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Per quel che riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, l'articolo 225, comma 8 del nuovo codice prevede che si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le seguenti disposizioni:

  • decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  108 del 29 luglio 2021;
  • decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;
  • specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Entrando, brevemente, nel dettaglio del sopracitato quadro normativo afferente agli affidamenti da PNRR, si evidenzia come le disposizioni del d.l. n. 77/2021 – applicabili dunque pure in vigenza del nuovo codice – abbiano anzitutto previsto, come ormai noto, la necessità che siano introdotte nelle leggi di gara apposite clausole che recepiscano le misure di cui all'art. 47 volte a favorire l'occupazione giovanile, le pari opportunità e l'inclusione lavorativa (sia in termini di requisiti di partecipazione che di criteri di aggiudicazione). Senza contare le disposizioni volte alla semplificazione degli affidamenti, tramite, ad esempio, l'accesso all'appalto integrato (art. 48, co. 5), le premialità in caso di anticipazione nella realizzazione dell'appalto (art. 50, co. 4) e l'innalzamento del limite delle penali da ritardo ai fini dell'attivazione della risoluzione (art. 50 co. 4).

Relativamente al d.l. n. 13/2023 – anch'esso richiamato dal nuovo codice, e dunque applicabile anche in vigenza dello stesso – degne di nota, tra le altre, sono certamente le modifiche al d.l. n. 77/2021 in tema di appalto integrato, nonché le modifiche al d.l. n. 32/2019 circa la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche attraverso le stazioni appaltanti qualificate ovvero attraverso le società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. 

Discorso a parte riguarda invece l'applicabilità del d.l. n. 76/2020. 

Detto decreto, invero, non è espressamente richiamato dal nuovo codice dei contratti pubblici nel novero delle previsioni normative a cui fare riferimento negli affidamenti PNRR. Tuttavia, si evidenzia come il quarto comma dell'articolo 14 del d.l. n. 13/2023 – come visto, espressamente richiamato (questo sì) nel nuovo codice – precisi che "si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del d.l. n. 76/2020, convertito, con  modificazioni, dalla l. n. 120/2022"

Conseguentemente, è dato ritenere che anche il d.l. 76/2020 sia applicabile (con le limitazioni stabilite dal citato articolo 14) per disciplinare gli appalti PNRR. Ciò non è di scarsa importanza, considerato che proprio negli articoli 1 e 2 del d.l. n. 76/2020 – richiamati dall'art. 14 cit. – sono elencate le procedure utilizzabili in caso di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, sia di importo inferiore che superiore alle soglie comunitarie. 

Ciò detto, appare di rilievo un maggiore approfondimento circa la "disciplina generale" – quindi: al di fuori delle specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui sopra – da seguire negli affidamenti PNRR dopo il 1° luglio 2023. Con disciplina generale si intende in sostanza la regolamentazione base da seguire nella predisposizione degli atti di gara. Si pensi ad esempio agli istituti del subappalto, dell'avvalimento, dei requisiti di gara, così come le previsioni da seguire, ad esempio, in punto di qualificazione delle stazioni appaltanti. 

Con riguardo a detta disciplina generale, il nuovo codice non precisa espressamente se, dal 1° luglio, dovranno, per gli appalti PNRR, essere applicate le disposizioni nello stesso contenute, oppure ci si dovrà continuare a riferire alle disposizioni del "vecchio codice".

In verità, però, tale "lacuna normativa" sembrerebbe solo apparente.

Premesso che il secondo comma dell'articolo 226 del nuovo codice specifica che a partire dal 1° luglio 2023, data di abrogazione del d.lgs. 50/2016 (cfr. art. 226, c. 1), quest'ultimo dovrà essere applicato solamente alle procedure che risultino già avviate alla medesima data, il comma 5 dello stesso articolo chiarisce ulteriormente che "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al d.lgs. 50/2016, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal nuovo codice stesso". 

Sembra chiaro, quindi, che l'intento del Legislatore sia quello di superare – in via generale, e salvo le sole previsioni ad hoc per gli affidamenti PNRR – ogni richiamo al "vecchio codice", sostituendolo con quello nuovo. Nuovo codice, pertanto, che si ritiene rappresenterà il quadro normativo generale di riferimento pure per gli appalti PNRR. Quindi, tutti i richiami al "vecchio codice", tra cui quelli contenuti nelle norme specifiche in materia di appalti PNRR dovrebbero essere adeguati alle disposizioni corrispettive del "nuovo codice" dei contratti pubblici.

A supporto di quanto detto, si consideri che lo Schema di Bando Tipo n. 1/2023 (in consultazione fino al 22 maggio 2023) pubblicato dall'ANAC nell'aprile scorso – applicabile alle procedure di gara aperte, da esperire secondo il nuovo codice dei contratti, relative agli affidamenti di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – ha, da una parte, adeguato il bando al nuovo codice dei contratti pubblici e, dall'altra,  inserito le disposizioni in materia di PNRR (ove applicabili). Con ciò, facendo intendere che, in caso di affidamenti di appalti PNRR, la disciplina di gara da seguire in termini generali non sia diversa rispetto a quella stabilita per tutti gli altri affidamenti, ed oggi racchiusa appunto nel nuovo codice dei contratti.

In definitiva, la conseguenza di quanto osservato sembra palese.

Per le procedure di gara per le quali si sono già predisposti o si stanno predisponendo gli atti di gara, la cui pubblicazione del bando è prevista però dopo il 1° luglio, sarà necessario – ove ancora non effettuato – un adeguamento generale degli atti di gara al nuovo codice. E, sembra chiaro, l'adeguamento interesserà anche i formulari e i modelli allegati agli atti di gara. 
 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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