Mobility and Infrastructure

Veicoli elettrici: ultime novita’ in materia di micromobilita’ urbana

Published on 9th Oct 2019

Il 27 luglio 2019 è entrato in vigore il cd. “Dm Micromobilità” che introduce nuove norme in materia di micromobilità elettrica urbana. Lo scopo del provvedimento, attuativo di una norma della legge di Bilancio 2019, è quello di dare il via alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi (quali hoverboard, segway, monopattini e monowheel) per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

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Prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, infatti, tali tipologie di veicoli elettrici non avevano una disciplina ad hoc ed erano regolati dalle generali norme del Codice della Strada che, tuttavia, non ne consentivano l’utilizzo se non in aree private o comunque in aree prive di regole di traffico (come parchi privati, parchi di divertimento, proprietà private in generale).

Il decreto si è reso necessario a causa della rapida e improvvisa diffusione di tali mezzi elettrici per le strade, soprattutto nei grandi centri urbani.

In via generale, il provvedimento stabilisce che hoverboard, segway, monopattini e monowheel potranno circolare in ambito urbano (previa delibera comunale) su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone con limite a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h.

Il decreto prevede altresì regole diverse a seconda della tipologia di veicolo elettrico. In particolare, monowheel e hoverboard saranno ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h., mentre segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. In ogni caso, tutti i mezzi dovranno essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.

I Comuni che intenderanno chiedere la sperimentazione, che durerà minimo un anno e massino due anni, dovranno comunicarne l’avvio al Ministero dei Trasporti e dovranno installare l’apposito segnale sperimentale indicante le zone in cui potranno circolare i veicoli elettrici.

Gli stessi Comuni, qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, dovranno rendere obbligatoria l’attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta prevedendo altresì l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso.

Attualmente le prime città in cui è partita la sperimentazione sono Milano, Torino, Rimini, Cattolica, Pesaro e Verona. In particolare, il Comune di Milano – fra i primi ad avviare la sperimentazione – ha consentito la circolazione dei micro veicoli elettrici nelle aree pedonali purché la velocità del mezzo non superi i 6 Km/h, sulle piste e percorsi ciclabili e ciclopedonali e nelle Zone 30 con il limite di velocità di 20 Km/h. Restano invece vietate le strade con la pavimentazione in sassi di fiume e le corsie preferenziali, anche in Zone 30 nonché le strade dove siano presenti le rotaie dei tram (a meno che esse non si trovino in una sede stradale separata), nelle aree di parcheggio a fondo cieco e nelle gallerie pedonali.

Sempre a Milano, il Comune ha permesso la sosta dei monopattini e degli altri micro mezzi nelle zone di sosta dedicate alle biciclette oppure a lato strada ove non espressamente vietata la sosta e, in ogni caso, mai in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e sempre in modo che non costituiscano un intralcio o un pericolo.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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