Patent Box Italy

Published on 3rd Nov 2014

La bozza della Legge di Stabilità in fase di approvazione in Italia contiene la proposta di introduzione di un’agevolazione fiscale già nota in Europa come “patent box”. Le condizioni principali ed una prima indicazione della misura dell’agevolazione sono già state fornite anche se potranno essere oggetto di modifiche prima dell’approvazione finale del testo di legge.

Patent box: perché? Opportunità o scelta obbligata?

La concorrenza degli ultimi anni sul piano dei costi per le attività manifatturiere rappresentata dalle più convenienti ed economiche condizioni produttive nell’Europa dell’Est, nell’Asia e nel Sud del mondo, ha spinto sempre più gli stati europei ad adottare politiche economiche finalizzate ad attrarre o perlomeno a mantenere all’interno dei confini nazionali innovazione e know how quali elementi chiave delle economie moderne.

In tal senso già da più di un decennio alcuni paesi hanno adottato con diverse modalità strumenti di incentivazione noti come “patent box”. In alcuni casi tali misure hanno condizionato la scelta della collocazione degli investimenti di alcuni grandi operatori al punto da costringere gli altri stati a valutare l’adozione di misure analoghe.

Misura del beneficio

Il Ddl di stabilità 2015 in fase di approvazione, propone l’introduzione in Italia di un regime opzionale quinquennale per i titolari di reddito d’impresa denominato “patent box”. L’agevolazione consisterebbe nella esclusione dal reddito imponibile (e quindi nella sostanziale esenzione dalle imposte dirette) per una percentuale dei redditi derivanti dall’impiego di “beni immateriali giuridicamente tutelabili”. La misura è ipotizzata nel 30% per i redditi dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2014 (il 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), nel 40% per i redditi dell’esercizio seguente e nel 50% per gli ulteriori successivi anni. 

Il regime di tassazione, nella versione in fase di approvazione, esclude dalla tassazione anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei “beni immateriali” a condizione che almeno il 90% dei corrispettivi sia reinvestito, nella manutenzione o nello sviluppo di altri “beni immateriali” prima della chiusura del secondo periodo d’imposta nel quale si è verificata la cessione.

Chi può beneficiare dell’agevolazione

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa sotto forma di società o di ente di qualsiasi tipo (compresi i trust con o senza personalità giuridica) anche non residente purché residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Oggetto dell’agevolazione

L’agevolazione premia i “beni immateriali” giuridicamente tutelabili, anche se non registrati, derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo svolta in proprio o anche mediante contratti di ricerca con Università ed Enti di ricerca equiparati. 

In linea di principio rientrano quindi nel beneficio le “opere dell’ingegno”, “brevetti industriali”, “marchi” ma anche “formule”, “processi” e “informazioni” per cui le leggi vigenti prevedono la “protezione”. Sono espressamente esclusi dal meccanismo agevolativo i marchi esclusivamente commerciali.

In particolare il regime opzionale considera esenti (nelle misure percentuali sopra indicate) i redditi derivanti dallo sfruttamento dei “beni immateriali” concessi in uso a terzi o utilizzati direttamente dai titolari. In questo secondo caso, l’individuazione della porzione di reddito corrispondente al contributo economico dei “beni immateriali” è determinata previa adozione di una procedura di “ruling” (art. 8 del DL 269/2003) basata sulle indicazioni di un decreto attuativo da emanarsi.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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