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Agritech: l'impatto del Data Act

Published on 7th Feb 2024

Come trarre nuovo valore dall'uso di macchinari e applicazioni in ambito agricolo – uno sguardo al Data Act
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I dati sono la nuova benzina per una serie di servizi ma quando si pensa ai settori più tradizionali, quali l'agricoltura, essi non sono certamente la prima cosa da sfruttare che viene in mente.

Eppure, il mondo avanza e con esso avanza anche il settore agricolo. Lo sviluppo di tecnologie volte ad una migliore gestione delle risorse a disposizione dell'uomo è fondamentale per garantire la sostenibilità del settore agricolo ed è definito "agricoltura di precisione". In particolare, l'agricoltura di precisione consiste nell'"uso di tecnologie per migliorare il rapporto tra l'output agricolo (generalmente, il cibo) e l'input agricolo (generalmente, il suolo, l'energia, l'acqua, i fertilizzanti e i pesticidi)[1].

Il Data Act – a quali prodotti e servizi si applica

Il Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828, meglio noto come Data Act, disciplina, tra le altre cose, l'accesso ai dati generati o raccolti nell'ambito dell'Internet of Things, cioè:

  • dall'uso di prodotti connessi. Sono "prodotti connessi" i beni che ottengono, generano o raccolgono dati relativi al loro utilizzo o al loro ambiente, che siano in grado di comunicare tali dati tramite una connessione a distanza o fisica o l'accesso sul dispositivo[2];
  • dalla fruizione di servizi correlati. Sono "servizi correlati" i servizi digitali – diversi dai servizi di comunicazione elettronica – connessi col prodotto in maniera tale che senza di essi il prodotto non potrebbe svolgere una delle normali funzioni, anche a seguito di successivi aggiornamenti[3].

I prodotti connessi e i servizi correlati in ambito agricolo

L'evoluzione tecnologica nell'agricoltura ha portato all'introduzione di macchinari e sensori avanzati nelle aziende del settore, facendo sì che la gestione e l'ottimizzazione dei processi agricoli siano sempre più basate sull'analisi di dati complessi. Questo avanzamento tecnologico ha reso possibile raccogliere enormi volumi di dati agricoli, grazie all'utilizzo di sensori, droni, robot e altre tecnologie, che offrono una visione dettagliata su vari aspetti dell'agricoltura, come le condizioni climatiche, l'analisi del suolo, le immagini satellitari e molti altri. L'integrazione di queste diverse tipologie di dati, anche provenienti da fonti differenti, migliora l'efficienza e la produttività agricola e pone nuove sfide in termini di gestione di questa enorme mole di informazioni[4].

Accessibilità e portabilità dei dati dei prodotti connessi e dei servizi correlati

L'azienda agricola[5], in quanto utente[6] dei prodotti connessi e servizi correlati, beneficia di una serie di diritti disciplinati dal Data Act, come di seguito riportati.

 

Diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni trasparenti al riguardo

[Articolo 3 del Data Act]

I prodotti connessi e i servizi correlati devono essere pensati, sin dalla fase della progettazione, per essere rispettivamente fabbricati e forniti agli utenti in modo tale che i dati (ed i relativi metadati) siano "per impostazione predefinita" direttamente accessibili all'utente "in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto".

Ad esempio, se un'azienda agricola si avvale di macchine fornite da terzi per piantare, far crescere e raccogliere le patate, l'azienda agricola avrà diritto ad accedere ai dati generati da queste macchine (per esempio quantità di carburante, semi, fertilizzanti e pesticidi usati).

Inoltre, il soggetto che fornisce (vende, concede in locazione o in noleggio) il prodotto connesso o il servizio correlato (cioè il "titolare dei dati" [7]) deve fornire all'utente, prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni trasparenti al riguardo (ad esempio, tipologia e volume di dati, frequenza di raccolta, dove sono archiviati, come è possibile reperirli, se il fornitore stesso li userà e per quali finalità, etc.).

Diritto di ottenere i dati se non è possibile accedervi direttamente

[Articolo 4 del Data Act]
 

Se l'utente non può accedere direttamente ai dati (ed ai relativi metadati), allora il fornitore li deve mettere prontamente a disposizione "senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale (…)sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile".

Così, il fornitore di macchine per la piantagione e raccolta delle patate dovrà mettere a disposizione i dati generati dalle macchine in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (ad esempio, un file excel) sulla base di una semplice richiesta (ad esempio, via e-mail) dell'azienda agricola.

Questo obbligo può essere soggetto a limitazioni per preservare la sicurezza del prodotto o prevenire effetti nocivi, ad esempio per la salute e sicurezza delle persone fisiche, o ancora – al ricorrere di certe condizioni – per preservare segreti commerciali.

Diritto di mettere a disposizione di terzi i dati (portabilità)

[Articoli 5 e 6 del Data Act]
 

Sempre sulla base di una semplice richiesta dell'azienda agricola, il titolare dei dati inerenti alla piantagione e raccolta delle patate è tenuto a metterli a disposizione di terzi indicati dall'utente, "senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale".

I terzi che ricevono i dati, devono utilizzarli "solo per le finalità e alle condizioni concordate con l’utente" nonché cancellarli quando non sono più necessari, salvo diverso accordo con l'utente stesso.

Gli obblighi di condivisione dei dati di cui sopra non sono applicabili ai dati generati dall'uso di prodotti connessi fabbricati o progettati da piccole imprese o micro imprese o a servizi correlati forniti da queste ultime (salvo determinate eccezioni).

Quanto sopra è sufficiente?

Le imprese agricole potrebbero non disporre di mezzi o competenze sufficienti per riuscire, da sole, a valorizzare i dati così ottenuti. Uno sguardo d'insieme potrebbe essere necessario. Trattasi, in altre parole, di mettere a fattor comune i dati, aggregandoli (c.d. big data) e sfruttando le informazioni così ricavate per indirizzare scelte e strategie di coltivazione e allevamento, per nuovi prodotti, etc.

A tal riguardo, occorre notare che le informazioni "dedotte o ricavate" dai dati ottenuti ai sensi degli articoli sopra citati, in particolare le informazioni "che sono il risultato di ulteriori investimenti nell’attribuzione di valori o informazioni derivanti dai dati", sono escluse dall'ambito di applicazione del Data Act e, quindi, l'azienda agricola non ha alcun diritto in relazione a queste ultime. Il considerando 15 del Data Act riporta un esempio a nostro giudizio molto rilevante: "tali dati potrebbero comprendere in particolare le informazioni ricavate dall’integrazione dei sensori, che consente di dedurre o ricavare i dati da più sensori, raccolti nel prodotto connesso, utilizzando algoritmi proprietari complessi, e che potrebbero essere soggetti a diritti di proprietà intellettuale".

Dalla lettura del considerando sembrerebbe potersi dedurre che i diritti di accesso, ottenimento dei dati e portabilità conferiti dal Data Act agli utenti non si estendono:

  • non solo a informazioni che il produttore o un terzo deduce o ricava dall'aggregazione di dati ottenuti mediante sensori installati su diversi prodotti connessi, in uso a diversi utenti (interpretazione senz'altro ragionevole);
  • ma anche a informazioni dedotte o ricavate da sensori installati su un solo prodotto connesso o, comunque, su più prodotti connessi ma in uso ad un solo utente.

A titolo esemplificativo, si veda il seguente schema.

Caso: utilizzo di una macchina automatica per la piantagione e raccolta delle patate

Dati su quantità di raccolto, carburante, semi, fertilizzanti e pesticidi raccolti attraverso la/generati dalla macchinaObbligo di condivisione con l'utente
Informazioni su quale sia il miglior fertilizzante in rapporto alla tipologia di seme ottenute mediante un apposito algoritmo sviluppato dal produttore della macchina o da terzi, basate esclusivamente su dati raccolti attraverso/generati da una sola macchinaNo obbligo di condivisione con l'utente
Informazioni su quale sia il miglior fertilizzante in rapporto alla tipologia di seme in un determinato territorio ottenute mediante un apposito algoritmo sviluppato dal produttore della macchina o da terzi, basate su dati raccolti attraverso/generati da più macchine in uso a diverse aziende agricoleNo obbligo di condivisione con l'utente

In assenza di un diritto riconosciuto dalla legge al riguardo, è bene che le suddette situazioni siano gestite a livello contrattuale sia con chi offre i prodotti connessi e i servizi correlati, sia a livello orizzontale con altri soggetti della filiera. Solo con idonei accordi è possibile raccogliere un maggior numero di informazioni per apportare valore agli utenti (siano esse imprese agricole o altri operatori della filiera).

Nessuna deroga (o quasi) alla disciplina in materia di proprietà intellettuale

Invece che definire la complessa questione della proprietà dei dati derivanti dall'uso di prodotti connessi e servizi correlati[8], il Data Act mira a far sì che vengano concessi opportuni diritti di accesso (e successivo eventuale sfruttamento) in capo a ciascun utente.

Comunque, il legislatore europeo si è preoccupato di regolare eventuali sovrapposizioni tra il Data Act e la disciplina IP, ad esempio in materia di banche dati. Infatti, un fornitore di macchinari in ambito agricolo avrebbe potuto sostenere che i dati derivanti dall'uso dei macchinari stessi siano parte di un database "sui generis", così invocando la protezione di cui all'art. 7 della Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (e di cui all'art. 102-bis della l. 633/1941, Legge sul Diritto d'Autore) per impedire l'accesso ai dati da parte dell'azienda agricola. Per questa ragione, il legislatore europeo ha introdotto una specifica disposizione volta a limitare l'applicazione della norma sopra citata. Ai sensi dell'articolo 43 del Data Act, infatti, il diritto "sui generis" in capo ai costitutori di banche dati "non si applica quando i dati sono ottenuti o generati da un prodotto connesso o un servizio correlato".

Inoltre, il fatto che determinate informazioni siano considerate segreti commerciali[9] non può essere invocato dal fornitore dei macchinari quale motivo legittimo per impedire l'accesso a dette informazioni da parte dell'azienda agricola (né tale diritto di accesso in capo all'azienda agricola fa venire meno la natura di segreti commerciali)[10] . Tuttavia, il Data Act prevede una serie di garanzie che i titolari possono richiedere agli utenti al fine di preservare la segretezza delle informazioni che sono considerate segreti commerciali[11]. In altre parole, il fornitore di macchinari potrebbe chiedere all'azienda agricola di porre in essere una serie di azioni ("misure tecniche e organizzative proporzionate") per tutelare i segreti commerciali, ad esempio, sottoscrivere "clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi", definire "norme tecniche" o applicare "codici di condotta"[12].

Commento Osborne Clarke

Il Data Act rappresenta una novità importante per il settore agricolo perché conferisce alle aziende agricole una serie di diritti che prima potevano essere ottenuti solo a seguito di una negoziazione contrattuale. Ciò anche in parziale deroga alla disciplina in materia di proprietà intellettuale. Il tempo ci dirà se e fino a che punto questa novità avrà apportato un contributo al progresso tecnologico nonché un significativo valore, soprattutto ai player con minore forza contrattuale. 

_______

Note

[1] Si vedano la descrizione e l'infografica fornite dal Parlamento Europeo a questo link 

[2] Articolo 2, n. 5) del Data Act.

[3] Articolo 2, n. 6) del Data Act.

[4] Sul punto, si veda lo Studio dell'European Parliamentary Research Service, Precision Agriculture in Europe. Legal, Social and Ethical Considerations, author Mihalis Kritikos, Scientific Foresight Unit (STOA), November 2017 – PE 603.207.

[5] In questa sede, si utilizza il termine "azienda agricola" in senso atecnico, per identificare tutti gli agricoltori e allevatori, sia che essi esercitino l'attività in forma individuale sia che la esercitino in forma societaria. In ogni caso, essi ricadono nella definizione di "utenti" prevista dal Data Act.

[6] Come definito dall'art. 2, numero 12) del Data Act), cioè la "persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato".

[7] Si veda la definizione di cui all'art. 2, p. 13) del Data Act.

[8] Questione che rimane soggetta ad altre norme, per espressa previsione. Recita, infatti, l'articolo 1, par. 8 del Data Act che "Il presente regolamento fa salvi gli atti giuridici dell’Unione e nazionali che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare le direttive 2001/29/CE, 2004/48/CE e (UE) 2019/790".

[9] Ai sensi della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti e degli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

[10] Si veda il considerando 31 del Data Act.

[11] Si veda l'art. 4, paragrafi 6 e ss. e l'art. 5, paragrafi 9 e ss. del Data Act.

[12] Art. 4, par. 6 del Data Act.
 

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