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Pubblicità occulta nei video musicali

Published on 9th Dec 2020

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La decisione di accoglimento di impegni dell'AGCM nei confronti di Rovazzi: Il product placement nel videoclip di “Senza Pensieri”.

Con i Provvedimenti n. 28385 e n. 28386, pubblicati il 2 novembre 2020, si sono conclusi i procedimenti davanti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Fabio Piccolrovazzi (artista noto con lo pseudonimo di Fabio Rovazzi), LG Electronics Italia S.p.A. (di seguito LG), Wind Tre Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., (di seguito Wind) riguardanti il tema della pubblicità occulta attraverso l’inserimento dei marchi WindTre e LG nel videoclip musicale della canzone "Senza pensieri" del cantante Fabio Rovazzi.

Nel gennaio 2020, su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, l’AGCM avviava due distinti procedimenti nei confronti dei summenzionati professionisti per possibile violazione delle norme del Codice del Consumo che sanzionano le pratiche commerciali scorrette, le omissioni ingannevoli (in particolare l’occultamento di informazioni rilevanti) e l’omissione – da parte del professionista – del sostenimento di costi per promuovere il proprio prodotto attraverso contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione.

In particolare, veniva contestato che le modalità utilizzate per evidenziare l’inserimento di marchi a fini promozionali potevano risultare inadeguate a rendere manifesta l’esistenza di un rapporto di committenza con il marchio mostrato nel video diffuso su Youtube al fine di garantire al consumatore la fruizione dell’opera con adeguato spirito critico. Infatti, le avvertenze utilizzate e specificate con la dicitura “Sponsor Adv WindTre&LG” erano esterne al video e di consultazione eventuale, visibili soltanto cliccando sulla scritta “mostra altro”, posta nella parte testuale sottostante al video, insieme a numerose ulteriori informazioni – oltre al fatto che detta dicitura è stata inserita solo successivamente al caricamento del video (il 6 novembre 2019). Nello specifico, dall'istruttoria emergeva che una modifica del video per inserirvi nuove scritte e avvertenze avrebbe richiesto l’eliminazione del video stesso dal canale Youtube dell’artista e il conseguente caricamento di una nuova versione, cosa che avrebbe comportato la perdita di tutte le visualizzazioni conteggiate fino a quel momento, con conseguente ingente danno economico per Rovazzi.

Tra i professionisti coinvolti nella vicenda sono presenti anche la casa discografica Universal Music Italia Sr.l., le case di produzione specializzate in video musicali Bmovie Italia S.r.l. e 9.99 Films S.r.l. e l’agenzia di marketing digitale Evolution People S.r.l. che si occupa, inter alia, di fornire a LG servizi collegati con l’acquisto e la gestione di spazi pubblicitari digitali.

Stante quanto sopra, i professionisti hanno presentato diversi impegni all’AGCM che sono stati ritenuti idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata, rappresentando una comunanza di sforzi particolarmente efficace nell'assicurare il rispetto delle regole di trasparenza. L’AGCM ha comunque ricordato che, in caso di inottemperanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 5.000.000.

In particolare, Rovazzi e la sua società Raw S.r.l. (cessionaria dei diritti d’immagine dell’artista) si sono impegnati

  • a utilizzare lo strumento “Posizionamenti e approvazioni di prodotti a pagamento”, messo a disposizione da Youtube, che non comporta il ri-caricamento del videoclip sulla piattaforma e fa comparire in sovraimpressione per 16 secondi all'inizio del video la scritta “include promozioni a pagamento”;
  • a consegnare l’opera, ad eventuali emittenti televisive che la richiedano, completa di titoli di coda finali con le specifiche avvertenze della presenza di product placement ed esplicita menzione dei partner commerciali; inoltre, Rovazzi provvederà a consegnare il videoclip con le suddette avvertenze anche ad Universal Music Italia S.r.l., licenziataria dei diritti della predetta opera;
  • infine, in relazione ai videoclip di futura diffusione, a inserirvi, nei titoli di coda, specifiche avvertenze relative al product placement, indicando specificatamente quali sono i marchi presenti, oltre a inserire, nelle comunicazioni a mezzo social, gli hashtag #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #adv. 

LG si è impegnata nell'adozione di un codice di autoregolamentazione sul product placement, rafforzando – nei contratti – gli obblighi a carico degli influencer relativi al rispetto delle norme del codice di condotta, oltre ad inviare comunicazione ai vertici della società stessa sollecitando l’importanza di evitare fattispecie di pubblicità occulta nei rapporti commerciali con gli influencer. 

WindTre si è, invece, impegnata ad inserire nei propri contratti riguardanti prestazioni artistiche, che coinvolgono anche piattaforme internet, una clausola che preveda l’inserimento di un disclaimer per informare il pubblico dell’inserimento di messaggi commerciali. Tale disclaimer andrà inserito nel video – all'inizio o al termine dello stesso – menzionando il nome dello sponsor.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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