Osborne Clarke ha assistito AGESP Energia S.r.l., società operante nella commercializzazione di vettori energetici, nell'ambito di un procedimento giudiziale innanzi al Tribunale di Roma relativo alla peculiare disciplina, fissata da ARERA, concernente gli effetti dello switch dei contatti di fornitura di gas naturale, operato a seguito dell'attivazione del c.d. servizio di default.

In particolare, con riferimento al presunto obbligo, incombente in capo al fornitore subentrante, di acquisire i crediti vantati dal fornitore del servizio di default nei confronti di clienti precedentemente morosi, per come derivante dal TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), il Tribunale – in accoglimento delle difese di AGESP Energia S.r.l. – con sentenza n. 1068/2024 del 18 gennaio 2024, ha statuito che tale obbligo sussiste solo in caso di espressa e formale proposta irrevocabile di acquisto dei crediti connessi alla procedura di switching formulata dal fornitore subentrante, non potendosi tale cessione (ed il conseguente acquisto dei crediti) desumere automaticamente dalla mera esecuzione della procedura di switch regolata da ARERA con delibera n. 64/2009 e con successiva delibera n. 99/2011.

La decisione assume particolare rilevanza non solo per la consistenza dell'importo oggetto del giudizio – superiore ai 5 milioni di euro - ma anche per la stessa regolamentazione del settore del gas naturale, essendo la prima che affronta la tematica, non rinvenendosi infatti precedenti giurisprudenziali.

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