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La Garanzia Archimede: strumento targato SACE che incentiva investimenti produttivi e infrastrutturali green

Published on 17th Apr 2024

Introduzione

Con legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) (di seguito, la “Legge di Bilancio 2024”), è stato introdotto un nuovo strumento di garanzia a supporto di investimenti in infrastrutture, servizi locali e transizione ecologica, nonché a sostegno dei processi di innovazione industriale, tecnologica e digitale (di seguito, la “Garanzia Archimede”).

La Garanzia Archimede è disciplinata dai commi da 259 a 271 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 e consegna nelle mani di SACE, che si occuperà di concedere tale garanzia, uno strumento di natura strutturale e a condizioni di mercato, e non di carattere transitorio ed emergenziale, come accaduto spesso in passato.

Ambito di applicazione oggettivo: le finalità della garanzia

La Garanzia Archimede copre i finanziamenti connessi a “capex” relative ad investimenti sia infrastrutturali che produttivi in Italia, con focus specifico sulla transizione “green”.

L’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024, infatti, prevede che, al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, SACE è abilitata a rilasciare garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Ambito di applicazione soggettivo: i soggetti garantiti e le imprese beneficiarie

I soggetti garantiti dalla Garanzia Archimede

L’articolo 1, comma 260, lett. (a) e (c) della Legge di Bilancio 2024 disciplina i soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere rilasciata. Nel dettaglio, si tratta di:

  • soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU (inter alia, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti);
  • banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (tra gli altri, di particolare interesse risulta l'inclusione tra i soggetti beneficiari della Garanzia Archimede dei FIA italiani ed europei di natura chiusa nonché delle società veicolo di cartolarizzazione);
  • imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni, in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché
  • con riferimento esclusivo alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e non, convertibili anche di rango subordinato.
     

Come evidente, la platea dei soggetti è piuttosto ampia. La garanzia infatti potrebbe essere concessa anche nell’ambito di emissioni di strumenti di debito, finanziari e/o partecipativi. In questo caso, SACE non è tenuta a valutare, nell'ambito della sua istruttoria, il rispetto da parte dei soggetti garantiti di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (derogando al criterio generale applicabile ai soggetti di cui ai romanini i., ii. e iii. sopra). Tali strumenti, peraltro, consentirebbero anche a soggetti non autorizzati all’esercizio del credito in Italia di poter beneficiare della Garanzia Archimede.

Le imprese beneficiarie

Ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (b), e dell’Allegato IV della Legge di Bilancio 2024, la Garanzia Archimede è indirizzata alle imprese:

  • non classificabili come PMI;
  • aventi sede legale in Italia o sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • non qualificabili come imprese in difficoltà;
  • non classificabili dal soggetto finanziatore o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate; e
  • che non presentino un rapporto tra totale sconfinamenti per cassa e totale accordato operativo per cassa superiore al 20%.
     

Una sostanziale differenza rispetto ad altre garanzie concesse da SACE riguarda l’esclusione delle PMI dalle imprese beneficiarie. Ricordiamo che per PMI s'intendono le imprese che, considerando anche i dati delle eventuali imprese partecipanti, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a Euro 50.000.000, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43.000.000. L’inserimento dell’impresa nell’ambito di un gruppo potrebbe consentire di superare il limite dimensionale previsto per poter beneficiare della Garanzia Archimede.

Ricordiamo inoltre che un’impresa si considera in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. A tal riguardo, deve sussistere almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di S.r.l., qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza; d) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: (i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; (ii) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Caratteristiche della Garanzia Archimede: oggetto, durata, limiti e regime commissionale

Oggetto

Il campo di azione della Garanzia Archimede risulta piuttosto ampio e flessibile. In particolare, essa può essere rilasciata a beneficio delle seguenti tipologie di operazioni:

  • finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di rango subordinato;
  • portafogli di finanziamenti (per tali intendendosi un insieme di finanziamenti concessi dal medesimo soggetto garantito), inclusi, entro certi limiti, quelli di rango subordinato;
  • fideiussioni, garanzie, impegni di firma;
  • prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie e altri titoli di debito; e
  • altri strumenti finanziari, partecipativi e non, anche di rango subordinato.
     

Tale garanzia può dunque essere impiegata a supporto di strutture di finanziamento alternative ed articolate, in particolare nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la società veicolo eroga finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter della legge n. 130 del 30 aprile 1999.

Durata e limiti

La Garanzia Archimede può essere concessa per una durata massima di venticinque anni e nel rispetto delle seguenti soglie:

  • la percentuale massima di copertura delle garanzie emesse (a) in relazione a finanziamenti, è pari al 70%; (b) in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali, è pari al 60%; (c) in relazione ad esposizioni di rango subordinato, è pari al 50%;
  • per le garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50%, ovvero al 100% qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50% di ciascun finanziamento. Per le tranche “junior” o “mezzanine”, il relativo ammontare non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50%;
  • per le garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti, la copertura massima è innalzabile fino al 100%.
     

Gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede - rilasciata a condizioni di mercato - sono assunti da SACE nella misura del 20% e dallo Stato nella misura dell’80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.

ll plafond per l’intera durata della nuova misura (i.e. fino al 31 dicembre 2029) è pari a Euro 60 miliardi, di cui Euro 10 miliardi stanziati per l’anno 2024.

Commissioni

La Legge di Bilancio 2024 prevede che sia SACE a stabilire i premi a titolo di remunerazione delle garanzie tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio delle operazioni sottostanti, considerando la loro natura e gli obiettivi conseguiti, in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire. Da tali premi sono trattenute da SACE delle commissioni, a copertura dei costi sostenuti in relazione all’attività di acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. In proposito, si attende la pubblicazione della relativa disciplina attuativa da parte di SACE, al fine di identificare i criteri di quantificazione di tali premi e commissioni.

L’istruttoria di SACE e le procedure di emissione della Garanzia Archimede

La concessione della Garanzia Archimede avviene a valle di un’istruttoria svolta da SACE. In particolare, tale istruttoria può articolarsi secondo due procedure:

  • procedura straordinaria: (a) nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda Euro 600.000.000 e superi il 25% del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento; (b) qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda Euro 1.000.000.000.
    In questi casi, è necessario il nulla osta del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • procedura ordinaria: è applicabile in tutti gli altri casi.

In tal caso, la competenza è dell’organo deliberativo di SACE.

Per le garanzie su portafogli di finanziamenti i parametri indicati devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento. Qualora l'importo garantito sul singolo portafoglio superi Euro 3.000.000.000, la garanzia è rilasciata secondo la procedura straordinaria di cui sopra.

Conclusioni

Ciò che distingue la Garanzia Archimede dai precedenti strumenti a disposizione di SACE, rendendola particolarmente appetibile ai player di settore, può essere identificato come segue:

  • assenza di particolari limiti oggettivi relativamente alle spese finanziate oggetto di garanzia, purché ovviamente si tratti di progetti "green";
  • soggetti garantiti non necessariamente rientranti tra quelli autorizzati all’esercizio del credito, ma anche sottoscrittori di prestiti obbligazionari o altri titoli di debito;
  • accesso alle sole imprese mid e large (non PMI);
  • applicabilità a portafogli di finanziamenti; e
  • copertura al 100% in caso di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito.
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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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