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E-Commerce: quando si definisce tale e quali sono le implicazioni fiscali e la disciplina IVA a cui è soggetto?

Published on 15th Nov 2021

Definire il perimetro entro cui una transazione ricade nell’ambito dell’e-commerce è fondamentale per individuare il regime fiscale e la disciplina IVA di riferimento e fare le dovute considerazioni. A seguire una rapida guida con le informazioni essenziali.
 

Definizione di e-commerce

Per commercio elettronico (e-commerce) si intende la vendita di beni e servizi tramite Internet, dove non è richiesta la presenza simultanea delle parti.

Tale contratto è disciplinato dal DLgs. 70/2003, con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

Vi sono due tipologie di e-commerce: diretto e indiretto.

Si parla di commercio elettronico diretto nel momento in cui la transazione e la consegna del bene si realizzano tramite Internet, come nel caso dell'acquisto di beni digitali (software, file audio, file video). 

Nel caso del commercio elettronico indiretto, invece, la conclusione del contratto avviene on line, ma il bene viene consegnato tramite i canali tradizionali.

Vediamoli nel dettaglio.

E-commerce diretto 

Ai fini IVA, l'e-commerce viene qualificato come fornitura di un bene immateriale che non costituisce una cessione di beni, ma bensì una prestazione di servizi.

Tali operazioni, se effettuate nei confronti di privati, sono esonerate sia dall'obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente (art. 22 co. 1 n. 6-ter) del DPR 633/72), sia dall'obbligo di certificazione fiscale (DM 27.10.2015) e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).
Inoltre il commercio elettronico diretto territorialmente risulta rilevante nel luogo in cui il committente è residente fiscalmente o ne possiede il domicilio (art 7- sexies lettera f DPR 633/72).
Il fornitore pertanto che vende a privati è tenuto ad assolvere l'imposta nello Stato in cui è stabilito il committente e pertanto al fine di agevolare quest'obbligo, i soggetti passivi possono avvalersi del regime speciale dello Sportello Unico (prima MOSS, ora  OSS), che consente di assolvere l'IVA dovuta in altri Stati membri a partire dallo Stato di identificazione.

Regime OSS

Tramite il regime OSS infatti, operativo dal 1/7/2021, la società che vende online i propri servizi ha la possibilità di dichiarare e versare l'imposta nel Paese di residenza del cliente privato senza doversi identificare ai fini IVA in ciascuno Stato membro.
Il regime è facoltativo, persegue una procedura semplificata che prevede l’esecuzione di adempimenti amministrativi unicamente in Italia.

Adempimenti in sintesi

Registrazione portale OSS, tramite le proprie credenziali Fisconline/Entratel.
Presentazione di una dichiarazione IVA OSS trimestrale da inviare in via telematica entro le seguenti scadenze: 

  • 30 aprile per il primo trimestre dell’anno;
  • 31 luglio per il secondo trimestre; 
  • 31 ottobre per il terzo trimestre;
  • 31 gennaio per il quarto trimestre.

E-commerce indiretto 

Ai fini IVA, tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza (ris. 274/E/2009). 

Le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto effettuate in ambito nazionale da commercianti al minuto non sono soggette né all'obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente (art. 22 del DPR 633/72), né all'obbligo di certificazione fiscale (art. 2 lett. oo) del DPR 696/96); inoltre, sono esonerate dall'obbligo dei corrispettivi telematici ex art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 (risposta interpello 198/E/2019).

Resta fermo però l'obbligo di registrazione dei corrispettivi.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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