Retail and consumer

E-commerce: in arrivo nuove norme UE per proteggere i consumatori

Published on 27th Feb 2020

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Il 7 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova direttiva (UE) 2019/2161, meglio conosciuta come direttiva “Omnibus” che modifica una serie di normative europee in materia di protezione dei consumatori, quali la direttiva 93/13 CEE del Consiglio (clausole abusive) e le direttive 98/6 CE (indicazioni sui prezzi), 2005/29/CE (pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (diritti dei consumatori).

L'obiettivo della direttiva è quello di una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Si tratta, infatti, di nuove norme che mirano ad adeguare le norme attuali all'evoluzione degli strumenti digitali.

Quali sono le maggiori novità introdotte dalla direttiva Omnibus ?

Numerose sono le novità introdotte dalla direttiva Omnibus.

Rimedi individuali per i consumatori

In caso di pratiche commerciali scorrette, come nel caso di marketing aggressivo, il consumatore potrà beneficiare di rimedi individuali per ottenere il risarcimento dei danni o, se del caso, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Maggiori obblighi di trasparenza per gli operatori online, anche rispetto alle recensioni, alla fissazione personalizzata del prezzo ed alla classificazione dei prodotti.

In caso di utilizzo di strumenti di confronto delle offerte, le piattaforme online, ad esempio, dovranno indicare i risultati di ricerca che contengono “posizionamenti a pagamento” (cioè i casi in cui i terzi pagano per comparire ai primi posti), o “inclusioni a pagamento” (cioè i casi in cui i terzi pagano per figurare nell’elenco dei risultati). Pertanto, il risultato continuerà ad apparire tra i primi, ma il consumatore saprà che il motivo è legato alla pubblicità e non nella maggiore aderenza alla propria ricerca.

Le nuove normative proibiscono le false recensioni. Gli operatori dovranno informare i consumatori se hanno adottato procedure a garanzia del fatto che le recensioni provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione e quali sono le modalità di svolgimento di tali verifiche.

Inoltre, in caso di prezzi personalizzati, gli acquirenti dovranno essere informati circa il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato basato sui loro profili di consumatori.

Sarà, infine, obbligatorio informare i consumatori se un prodotto viene acquistato presso un soggetto privato e sul fatto che, in tal caso, le norme UE sulla protezione dei consumatori non troveranno applicazione.

Tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali “gratuiti”

La direttiva Omnibus specifica che la tutela dei consumatori trova applicazione anche nei casi di contratti di fornitura di contenuto digitale gratuito in cui, però, il consumatore si impegna a fornire dati personali (per motivi diversi da quelli legati ad obblighi di legge). Si pensi ai servizi cloud o agli account di posta elettronica. Viene, quindi, estesa la definizione di “prezzo” che includerà anche il pagamento attraverso il conferimento di dati personali di servizi “gratuiti” ed in tali casi sarà previsto il diritto di recesso del consumatore da esercitarsi entro 14 giorni dalla fornitura del servizio.

Sanzioni

Le sanzioni saranno simili a quelle previste dal GDPR, per un importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo del professionista nello stato o negli stati UE interessati, nell'esercizio finanziario o sino ad Euro 2.000.000,00 in mancanza di informazioni sul fatturato, fatta salva la possibilità per ciascun Stato Membro di introdurre sanzioni più elevate. Potranno essere adottate attraverso un procedimento amministrativo, oppure giudiziario, o entrambi.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni si dovrà tener conto dei seguenti criteri (non esaustivi): natura, gravità, entità e durata della violazione; eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori; eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore; precedenti sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la medesima violazione.

Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

È prevista una maggiore collaborazione fra le autorità nazionali in caso di violazioni transfrontaliere.

Altre modifiche

  • commercializzazione ingannevole di prodotti "a duplice qualità”: viene introdotta tra i casi di pratiche commerciali ingannevoli, l’attività di marketing che promuove un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse;
  • eliminazione di oneri sproporzionati: i professionisti potranno usare i nuovi mezzi di comunicazione online, come moduli web o chat in alternativa alla tradizionale posta elettronica, purché il consumatore possa tenere traccia di tali comunicazioni. Vengono, poi eliminati due specifici obblighi per i professionisti relativi al diritto di recesso dei consumatori: il primo è l’eliminazione dell’obbligo, per il professionista, di accettare il recesso anche nel caso in cui un consumatore abbia usato una merce ordinata e non si sia limitato a provarla come avrebbe potuto fare in un negozio tradizionale. Il secondo obbligo eliminato per il professionista, è quello di rimborsare il consumatore ancor prima di aver ricevuto indietro la merce restituita. Tali novità si sono rese necessarie per limitare gli abusi del recesso in alcuni settori (ad esempio, vendita di vestiti) e mira a tutelare soprattutto i piccoli-medi e-commerce, che spesso subiscono notevoli danni economici dal non poter rimettere in vendita i prodotti utilizzati dal consumatore e oggetto di recesso;
  • chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali o in occasione di escursioni;
  • informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione di contratti conclusi mediante un mezzo di comunicazione a distanza: le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista; il prezzo totale; il diritto di recesso; la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto.

Prossime tappe

Gli Stati Membri avranno due anni di tempo per recepire le nuove norme: le misure nazionali di attuazione dovranno essere adottate entro il 28 novembre 2021 e dovranno entrare in vigore entro il 28 maggio 2022.

Non solo, poiché la legislazione dell'UE in materia di consumatori si applica a tutti i soggetti che si rivolgono ai consumatori nell'UE, indipendentemente da dove sono stabiliti, anche i commercianti online di tutto il mondo che si rivolgono a consumatori nell'UE avranno due anni di tempo per adeguare le loro pratiche commerciali rivolte all'UE.

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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