Notizie dall'Italia: gli interventi dell'Autorità Antitrust in materia di coordinamento nelle gare d'appalto

Published on 7th Mar 2016

GARE PER I SERVIZI DI BONIFICA DA AMIANTO: L’AUTORITÀ HA SANZIONATO 12 IMPRESE PER ESSERSI COORDINATE IN OCCASIONE DELLE GARE BANDITE DAL MINISTERO DELLA DIFESA.

Con provvedimento del 18 novembre, l’Autorità ha sanzionato le imprese Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Società Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Coibesa Thermosound S.p.A., Technomont Taranto S.r.l. in liquidazione, Co.m.e.r.i.n. S.r.l., Work Service S.r.l., Metalblok S.r.l. e S.a.i.t. S.p.A. per aver violato l’art. 101 del TFUE realizzando una concertazione volta a condizionare le dinamiche concorrenziali in occasione di tre gare pubbliche.

A detta dell’Autorità, le evidenze istruttorie provano che le imprese suddette avrebbero coordinato i comportamenti da tenere in occasione delle gare bandite dalla Direzione Navale Armamenti del Ministero della Difesa negli anni 2011, 2012 e 2013 per la bonifica da amianto degli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta. Secondo l’Autorità, l’intesa, costituita da due vicende concertative che confluivano in un unico disegno, mirava a ripartire il mercato e a cristallizzare le “rispettive aree di incumbency”.

In particolare, un primo “segmento concertativo” si sarebbe sviluppato sull’asse Taranto – Augusta e avrebbe portato alla fissazione dei prezzi di aggiudicazione e alla spartizione dei lotti attraverso la costituzione di due ATI ingiustificatamente sovradimensionate e la “riallocazione delle quote esecutive in difformità rispetto a quanto rappresentato nella documentazione ufficiale presentata in sede di gara”, ossia, in modo da assicurare il consolidamento delle aree di maggiore attività di ciascuno; un secondo segmento si sarebbe innestato, poi, sul primo, coinvolgendo anche il lotto di La Spezia ed i componenti di una terza ATI.

Secondo l’Autorità, le imprese hanno utilizzato una strategia ricorrente: “nella prima fase, per ogni lotto hanno presentato domanda di partecipazione solo due raggruppamenti aventi i requisiti richiesti dal bando; nella seconda fase, nonostante l’amministrazione avesse invitato ad offrire entrambi i partecipanti, l’offerta è pervenuta – salvo un’eccezione (gara 2011, lotto 3) – da una sola delle due ATI, risultata poi aggiudicataria dell’appalto con ribassi via via decrescenti”.

In ragione della gravità delle condotte contestate, l’Autorità ha irrogato a quasi tutte le imprese sanzioni pari (o di poco inferiori) al 10% del fatturato totale di ciascuna.

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