Il GSE detta le regole per la manutenzione e l'ammortamento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati

Published on 3rd May 2017

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha recentemente emanato un documento per fornire indicazioni in merito ai principi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico da effettuarsi su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, nonché sulle strutture edilizie ospitanti, in caso di impianti integrati o anche solo installati su di essi.

Com’è noto, ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), il GSE è tenuto a verificare la sussistenza e la permanenza, oltre che dei requisiti soggettivi dei Soggetti Responsabili, anche di quelli oggettivi riguardanti l’impianto, per il mantenimento degli incentivi.

In quest’ottica, è pertanto necessario che anche a seguito di interventi di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico, siano mantenuti, tra l’altro, tutti i requisiti oggettivi che hanno consentito l’accesso alle tariffe incentivanti e ad eventuali premi o maggiorazioni. Infatti, qualora in sede di verifica il GSE dovesse riscontrare il venir meno o la modifica di tali requisiti oggettivi per effetto dei suddetti interventi, verrebbe avviato il procedimento per disporre la decadenza degli incentivi ovvero, in determinati casi, la loro rimodulazione.

Il documento in esame, quindi, fornisce indicazioni, dispone procedure e detta prescrizioni agli operatori del settore ed ai Soggetti Responsabili in caso di intervento su impianti incentivati, al fine di non incorrere nella perdita o rimodulazione (in peius) degli incentivi.

1. Principi generali di riferimento e semplificazione degli adempimenti.

1.1. Interventi rilevanti

Il GSE individua, innanzi tutto, quali sono gli interventi che possono venire in rilievo.

Trattasi di interventi di:

I. Manutenzione (ordinaria o straordinaria), atte a conservare o ripristinare la funzionalità e l’efficienza dell’impianto;

II. Ammodernamento tecnologico dell’impianto, “per rimediare a un evidente quanto intempestivo degrado dei componenti attivi che ne limitano permanentemente la producibilità energetica oppure a scelte progettuali inadeguate, per consentire il ripristino del rendimento teorico atteso”.

I suddetti interventi vengono quindi distinti in significativi o non significativi.

I primi (elencati nel capitolo 2 del documento, v. infra) sono quelli che “comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto”, come tali teoricamente idonei ad incidere sul mantenimento degli incentivi. In questo caso, è necessario inviare al GSE un’apposita comunicazione secondo le modalità indicate nel capitolo 3 e nell’Appendice A1 del documento, entro il termine di 60 giorni dall’avvenuto completamento dell’intervento.

Tale obbligo di comunicazione sussiste per gli impianti con potenza superiore a 3 kW mentre per gli impianti di potenza compresa tra 3 e 20 kW è previsto un regime semplificato degli adempimenti.

Per gli impianti di potenza sino a 3 kW, invece, non è previsto l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi diversi da (i) i potenziamenti non incentivati (ii) l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta e (iii) la sostituzione dei moduli fotovoltaici.

In sintesi, quindi, salvo diverse specifiche prescrizioni, l’obbligo di comunicazione sussiste per gli impianti con potenza superiore a 3 kw, in caso di interventi di manutenzione o ammodernamento significativi.

A tale riguardo preme tuttavia evidenziare che, salvo due ipotesi espressamente previste (v. infra), la realizzazione dell’intervento non è soggetta ad approvazione preventiva da parte del GSE. E’ dunque rimesso al Soggetto Responsabile dell’impianto valutare come qualificare l’intervento da effettuare e, di conseguenza, che tipo di comunicazione effettuare (in questo senso, tuttavia, l’elenco degli interventi che devono essere considerati significativi fatto dal GSE dovrebbe essere idoneo, in linea di massima, ad evitare che si possa incorrere in errori di qualificazione e, quindi, di comunicazione).

1.2. In caso di interventi non significativi 2, invece, Il Soggetto Responsabile può inviare la comunicazione, senza necessità di allegare copie dei documenti, che costituisce una mera notifica di avvenuta realizzazione dell’intervento.

1.3. In caso di mancata comunicazione della realizzazione degli interventi che abbiano modificato l’impianto rispetto a quanto dichiarato in sede di riconoscimento degli incentivi, qualora, in sede di verifica il GSE fosse impossibilitato a verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento degli incentivi, questi dovrebbe avviare la procedura per disporre la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi sino a quel momento riconosciuti.

1.4. Il documento prevede, infine, due ipotesi nelle quali è possibile chiedere al GSE una valutazione tecnica preliminare dell’intervento. Si tratta di:

A. Interventi di manutenzione tipicamente riconducibili a sopravvenuti motivi di interesse pubblico, eventi di forza maggiore, eventi straordinari ed eccezionali o comunque non dipendenti dalla propria volontà, per impianti superiori a 3 kW;

B. Interventi su (i) impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative (BIPV), (ii) fotovoltaici a concentrazione (CPV) e (iii) fotovoltaici abbinati a interventi di efficientamento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, a prescindere dalle cause che rendano necessario l’intervento.

Mentre nell’ipotesi sub B) la valutazione tecnica preliminare è prevista in ragione delle soluzioni realizzative particolarmente complesse che non rendono possibile esemplificare a priori le singole fattispecie che potrebbero verificarsi, nell’ipotesi sub A) la valutazione preventiva è finalizzata a predeterminare i possibili effetti dell’intervento che occorre realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti. In quest’ultimo caso, tuttavia, la richiesta di valutazione preventiva – che deve essere corredata da un progetto tecnico di dettaglio dell’intervento – deve essere inviata con congruo anticipo, circostanza quest’ultima che appare difficilmente coniugabile con l’urgenza e la rapidità di reazione che generalmente caratterizzano eventi di forza maggiore o straordinari ed eccezionali e che costituiscono il presupposto per la richiesta. Non è dunque chiaro quali potranno essere, in concreto, le modalità operative di tale previsione.

2. Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico significativi

Una volta fissati i principi generali, il GSE individua gli interventi che comportano la variazione dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto e gli eventuali impatti sull’incentivazione riconosciuta.

2.1. Spostamento dell’impianto

Tale intervento non è ammesso, pena la decadenza dell’incentivo3.

2.2. Spostamento dei componenti dell’impianto

E’ consentito, nell’ambito del medesimo sito, lo spostamento di singoli o gruppi di componenti, sia principali che secondari, a condizione che continuino a essere rispettati i requisiti previsti dal Decreto di riferimento e dalla regolazione vigente anche in termini di autorizzazioni edilizie o di configurazione elettrica.

2.3. Sostituzione dei componenti d’impianto

E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che prevedano la sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter) e secondari (tutti gli altri) degli impianti fotovoltaici in esercizio con componenti tecnologicamente più avanzati4.

In tutti i casi di sostituzione dei moduli, sono ammesse soglie percentuali di incremento complessivo del valore della potenza elettrica nominale dell’impianto e, nel caso di impianti multisezione, della singola sezione:

  • fino al 5%, per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • fino all’1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20kW.

2.4. Rimozione dei moduli fotovoltaici

Tale intervento è sempre possibile e determina una riduzione della potenza nominale dell’impianto, che può essere temporanea o definitiva. In quest’ultimo caso, il Soggetto Responsabile deve comunicare che intende rinunciare definitivamente alla quota parte della potenza dismessa e non saranno riconosciuti eventuali incrementi della tariffa.

2.5. Interventi di modifica edilizia all’immobile e/o al manufatto su cui è installato l’impianto

Tali interventi sono ammessi ma non possono in nessun caso comportare un incremento dei benefici economici già riconosciuti.

2.6. Variazioni di configurazione elettrica

Rientrano in tale categoria:

  • Interventi di nuova installazione di dispositivi elettronici;
  • Variazione del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa;
  • Modifiche del punto di connessione (mai ammesso, pena la decadenza dall’incentivo).

2.7. Potenziamenti non incentivati

Fermo il limite di potenziamento incentivato per effetto di sostituzione di componenti tecnologicamente più avanzati di cui si è detto al paragrafo 2.3., sono altresì consentiti interventi finalizzati all’incremento (non incentivato) della potenza complessiva in immissione sul punto di connessione alla Rete di impianti fotovoltaici incentivati, attraverso l’installazione di moduli fotovoltaici e convertitori, a condizione che:

l’impianto, in seguito all’intervento di potenziamento, sia dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata e quella prodotta dalla porzione di impianto non incentivata;
l’intervento di potenziamento sia registrato sul portale Gaudì di Terna.
Qualora il Soggetto Responsabile voglia accedere ai regimi di Ritiro Dedicato o Scambio Sul Posto, per la sola sezione aggiuntiva nei casi di impianti preesistenti incentivati in Tariffa Omnicomprensiva, è tenuto a presentare istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio della porzione aggiuntiva di impianto, ai sensi della Delibera AEEG n. 127/10.

2.8. Installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta

I princìpi di riferimento per tali tipi di interventi sono indicati nel documento “Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della Deliberazione 574/2014/R/EEL” pubblicato dal GSE sul proprio sito internet.

3. Modalità di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi

3.1. Come anticipato, nell’Appendice A al documento è indicata la documentazione che, in relazione al tipo di intervento realizzato, è opportuno allegare alla comunicazione. Il documento contiene altresì i modelli predisposti per l’invio delle comunicazioni, fino all’implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione.

Nei casi in cui la documentazione inviata non rappresenti esaustivamente l’intervento realizzato o emerga che l’intervento ha prodotto effetti sul mantenimento degli incentivi oppure dovessero emergere delle non conformità o essere riscontrate delle incoerenze tra i dati in possesso del GSE quanto riscontrabile nel sistema Gaudì di Terna, Il GSE avvierà un procedimento amministrativo ex L. n. 241/1990 in contraddittorio con il Soggetto responsabile, da concludersi nel termine di 90 giorni, al fine di verificare la permanenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante.

3.2. Il documento regola, infine, i costi di istruttoria per l’attività svolta dal GSE.

Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50€ e da una quota variabile pari a 2€ per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1€ per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW. Nel caso, invece, di avvenuta sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter), il corrispettivo viene applicato sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.

4. Conclusioni

Il documento in esame rappresenta sicuramente un valido strumento per gli operatori del settore per l’individuazione degli interventi che possono incidere sul mantenimento del diritto alla tariffa incentivante, al fine di non incorrere in potenziali decadenze.

Ciò detto, al di là degli interventi che si rendano necessari per ripristinare la funzionalità dell’impianto ovvero per fare fronte a situazioni eccezionali, resta da capire in che misura gli interventi di ammodernamento tecnologici volti al potenziamento dell’impianti, auspicati dal GSE, saranno effettivamente realizzati ancorché non incentivati (oltre la soglia percentuale fissata).

In questo senso, un diverso incentivo al suddetto ammodernamento potrebbe arrivare dalle agevolazioni fiscali sui beni strumentali e sugli investimenti innovativi, previste per l’anno 2017.


Note

[1] L’appendice A al documento riporta, per ciascuna tipologia di intervento, l’elenco esemplificativo dei documenti che, a seguito della conclusione dei lavori è opportuno che il Soggetto Responsabile invii al GSE per consentire l’aggiornamento dei dati e dei documenti in proprio possesso. Ai documenti indicati è sempre possibile allegare eventuale ulteriore documentazione, finalizzata a fornire un quadro completo dell’intervento realizzato.

[2] Che non comportino, cioè, la variazione dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto.

[3] Qualora la necessità di uno spostamento dell’impianto derivi da cause di forza maggiore, da eventi imprevedibili o comunque non dipendenti dal Soggetto Responsabile, è possibile presentare una richiesta di valutazione preventiva.

[4] I componenti installati in sostituzione non devono provenire da altri impianti incentivati in Conto Energia.

Follow
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Interested in hearing more from Osborne Clarke?